Commission Regulation (EC) No 1033/2008 of 20 October 2008 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (Text with EEA relevance)

Published date22 October 2008
Subject MatterConcentrations between undertakings,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 22 October 2008
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22.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), stabilisce norme procedurali per la notificazione e l'esame delle concentrazioni. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario aggiornare il formulario di notificazione utilizzato per le concentrazioni, che richiede determinate informazioni basate su un elenco di tutti gli Stati membri.
(2) Relativamente alla presentazione di documenti o di dichiarazioni rilasciate da persone, imprese o associazioni di imprese nel corso del procedimento, appare opportuno definire le modalità in base alle quali tali documenti o dichiarazioni possono essere considerati non riservati.
(3) L'8 giugno 2004 il comitato misto SEE ha adottato la decisione n. 78/2004 e la decisione n. 79/2004, mediante le quali il regolamento (CE) n. 139/2004 viene incorporato nell'accordo SEE. A seguito di tali decisioni e per motivi di chiarezza e di trasparenza giuridica è necessario adeguare i formulari di notificazione e in particolare il formulario RM relativo alle richieste motivate, che riguarda le informazioni necessarie per i rinvii effettuati prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.
(4) Onde garantire che la Commissione sia in grado di effettuare una valutazione adeguata degli impegni proposti dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 allo scopo di rendere una concentrazione compatibile con il mercato comune, i notificanti devono essere tenuti a presentare informazioni dettagliate in merito agli impegni proposti e, in particolare, a presentare informazioni specifiche qualora detti impegni consistano nella cessione di un'attività.
(5) Affinché la Commissione possa accertare che gli impegni siano realizzati a tempo debito e in modo adeguato appare opportuno indicare che gli impegni stessi comprendano, se del caso, appositi meccanismi proposti dalle parti, ivi inclusa la nomina di un fiduciario incaricato di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni presi.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 802/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:

1) all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»;
2) all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»;
3) è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Fiduciari 1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima. 2. La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»;
4) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati al regolamento (CE) n. 802/2004 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:
a) al punto 1.1 il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Il presente formulario specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o un'altra concentrazione proposta. Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”) al quale è allegato il presente formulario (1). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (2).
b) al punto 1.1, l'ultima frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente: «Le concentrazioni che non superano le soglie di fatturato possono essere di competenza delle autorità degli Stati membri e/o degli Stati EFTA preposte al controllo delle concentrazioni.»;
c) la nota a piè di pagina (1), di cui al punto 3.5, è sostituito dal testo seguente:
«(1) Cfr. l'articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso va trattato come un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di euro nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale, in particolare a seguito dell'insorgenza o del rafforzamento di una posizione dominante.»;
d) alla sezione 10, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (3), spiegare i motivi di questa valutazione.
e) alla sezione 10, l'alinea della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (4). Secondo l'articolo 81, paragrafo 3, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni:
2) L'allegato II è così modificato:
a) al punto 1.1, il secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente: «Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (di seguito: “regolamento sulle concentrazioni”) e sul regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (di seguito: “regolamento di applicazione”), al quale è allegato il presente formulario (5). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione. Si richiama inoltre l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: “accordo SEE”) (6).
b) al punto 1.2, il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«— uno Stato membro o uno Stato EFTA esprima riserve motivate relative alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro
...

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