Commission Regulation (EC) No 8/2008 of 11 December 2007 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane (Text with EEA relevance )

Published date12 January 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 10, 12 January 2008
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12.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 10/1

REGOLAMENTO (CE) N. 8/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3922/91, la Commissione adotta le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.
(2) L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, recante requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili, si basa su un insieme di regole armonizzate adottate dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA), denominate «codici comuni di navigabilità — trasporto aereo commerciale (velivoli)» (JAR-OPS 1), modificate il 1o gennaio 2005 (modifica 8).
(3) I codici JAR-OPS 1 sono stati ulteriormente modificati dopo il 1o gennaio 2005 (modifiche 9-12) al fine di migliorare i requisiti di sicurezza ivi contenuti. I nuovi requisiti devono essere applicati con effetto immediato e in ogni caso a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, ossia il 16 luglio 2008.
(4) Trattandosi di modifiche urgenti, al fine di lasciare agli operatori aerei e alle autorità il tempo necessario per adattarsi ai nuovi requisiti, è opportuno applicare la procedura di urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del citato regolamento.
(5) Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

Requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili

OPS 1: Trasporto aereo commerciale (velivoli)

Indice

CAPO A Applicabilità e definizioni
CAPO B Generalità
CAPO C Certificazione e supervisione dell’operatore
CAPO D Procedure operative
CAPO E Operazioni in ogni condizione meteorologica
CAPO F Prestazioni — parte generale
CAPO G Prestazioni di classe A
CAPO H Prestazioni di classe B
CAPO I Prestazioni di classe C
CAPO J Massa e bilanciamento
CAPO K Strumenti ed equipaggiamenti
CAPO L Apparati di comunicazione e di navigazione
CAPO M Manutenzione del velivolo
CAPO N Equipaggio di condotta
CAPO O Equipaggio di cabina
CAPO P Manuali, documentazione e giornali di bordo, registrazioni
CAPO Q Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo
CAPO R Trasporto di merci pericolose per via aerea
CAPO S Sicurezza (Security)

CAPO A

APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

OPS 1 001

Applicabilità

La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all’impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell’attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono qui di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:

1) ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né
2) ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né
3) ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un’attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell’equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell’attività di lavoro aereo.

OPS 1 003

Definizioni

a) Ai fini del presente allegato si intende per:
1) «accettato/accettabile»: soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale l’Autorità non ha espresso obiezioni giudicandolo adeguato per il fine prefissato;
2) «approvato (dall»Autorità)»: soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale è stato espresso in forma documentata (dall’Autorità) un giudizio di adeguatezza per il fine prefissato;
3) «lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL)»: un elenco di riferimento (preceduto da un preambolo) pertinente ad un tipo di aeromobile che stabilisce gli strumenti, gli elementi di equipaggiamento o le funzioni che, pur mantenendo il livello di sicurezza previsto dalle specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, possono temporaneamente essere inoperativi grazie alla ridondanza intrinseca del progetto e/o in virtù delle procedure operative e di manutenzione, delle condizioni e limitazioni specificate e conformemente alle procedure applicabili per l’aeronavigabilità continua;
4) «lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)»: un elenco (preceduto da un preambolo) che stabilisce i termini per l’impiego degli aeromobili in determinate condizioni, con particolari strumenti, elementi o funzioni dell’equipaggiamento inoperativi all’inizio del volo. Questo elenco è predisposto dall’operatore per il proprio specifico aeromobile, tenendo conto della configurazione dell’aeromobile e delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione, conformemente ad una procedura approvata dall’Autorità.
b) La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003 (1).

CAPO B

GENERALITÀ

OPS 1 005

Generalità

a) L’operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell’appendice 1 alla norma OPS 1 005, lettera a).
b) L’operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
c) Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell’ambito dei limiti approvati, contenuti nel manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM).
d) Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L’operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l’approvazione dell’Autorità.

OPS 1 020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell’operatore

L’operatore deve garantire che:

1) tutto il personale impiegato sia consapevole dell’obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e
2) tutti i membri d’equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1 025

Lingua comune

a) L’operatore deve garantire che tutti i membri dell’equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.
b) L’operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1 030

Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell’operatore

a) L’operatore stabilisce, per ogni velivolo, la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall’Autorità. Senza essere meno restrittiva, tale lista deriva dalla lista base degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall’Autorità.
b) L’operatore non utilizza un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall’Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1 035

Sistema di qualità

a) L’operatore stabilisce un unico Sistema di qualità e designa un unico responsabile della qualità (Quality Manager) al fine di controllare l’adeguatezza e il rispetto delle procedure
...

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