Commission Regulation (EC) No 2051/97 of 20 October 1997 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a 'plant- health control' financial contribution from the Community

Published date21 October 1997
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 287, 21 October 1997
EUR-Lex - 31997R2051 - IT

Regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 21/10/1997 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2051/97 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1997 recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 19 quater, paragrafo 5, ultimo comma,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria» inteso a coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie adottate o previste per la lotta agli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità al fine di debellarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginare la diffusione;

considerando inoltre che gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario della Comunità per misure specifiche da essi adottate o previste per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio;

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»;

considerando che tali modalità devono essere rispettate dagli Stati membri quando inoltrano domanda per il contributo finanziario suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando uno Stato membro presenta una domanda per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria» a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, tale domanda deve essere:

- formulata per iscritto...

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