Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for revision of the annual monitoring programmes concerning BSE (Text with EEA relevance)

Published date20 June 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 20 June 2008
L_2008161IT.01000401.xml
20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/4

REGOLAMENTO (CE) N. 571/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2008

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, 1o comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro effettui un programma di controllo annuale per le EST, basato sulla sorveglianza attiva e passiva.
(2) L’articolo 6, paragrafo 1b), del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri in grado di dimostrare che la situazione epidemiologica sul loro territorio è migliorata possono chiedere una revisione dei loro programmi di controllo annuali.
(3) Vari Stati membri in cui è stata osservata una tendenza positiva nella situazione epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno manifestato interesse in una revisione del loro programma di controllo annuale della BSE. Per permettere a tali Stati membri di presentare alla Commissione una domanda di revisione dei loro programmi di controllo della BSE, è necessario fissare criteri atti a dimostrare un miglioramento nella situazione epidemiologica della BSE.
(4) Tali criteri sono indicatori epidemiologici che per vari anni misurano in senso quantitativo l’andamento della situazione della BSE negli Stati membri.
(5) Per chiarezza e coerenza, è opportuno che tali criteri siano elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità a quanto disposto dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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