Commission Regulation (EC) No 163/2009 of 26 February 2009 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date27 February 2009
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 27 February 2009
L_2009055IT.01001701.xml
27.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/17

REGOLAMENTO (CE) N. 163/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.
(2) L’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede il divieto di somministrazione ai ruminanti e agli altri animali di proteine derivate dagli animali. L’allegato IV di detto regolamento stabilisce le deroghe a tale proibizione.
(3) La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2) dispone che gli esami ufficiali effettuati nell’ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità con la direttiva suddetta.
(4) A tale scopo il Laboratorio comunitario di riferimento per la rilevazione di proteine animali nei mangimi (CRA-W) ha effettuato le prove di valutazione dei laboratori nell’ambito del suo programma annuale di lavoro, e queste hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi, utilizzando il metodo analitico descritto nella direttiva 2003/126/CE è soddisfacente.
(5) Il miglioramento della capacità dei laboratori ha
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