Commission Regulation (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Published date | 18 December 2001 |
Subject Matter | Environment,Internal market - Principles,Rabbit meat and farmed game meat,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 334, 18 December 2001 |
Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 18/12/2001 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione
del 17 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
(2) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatiche istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2001.
Per la Commissione
Margot Wallström
Membro della Commissione
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14.
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:
1) Le "note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue:
a) Il punto 12 viene sostituito dal seguente testo: "12. Il simbolo "III" posto dopo il nome di una...
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