Commission Regulation (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date18 December 2001
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Rabbit meat and farmed game meat,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 334, 18 December 2001
EUR-Lex - 32001R2476 - IT 32001R2476

Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 18/12/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione

del 17 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(2) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatiche istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14.

ALLEGATO

L'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) Le "note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue:

a) Il punto 12 viene sostituito dal seguente testo: "12. Il simbolo "III" posto dopo il nome di una...

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