Commission Regulation (EC) No 715/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community (Text with EEA relevance)

Published date25 July 2008
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 25 July 2008
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25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/36

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (3), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.
(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
(4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
(5) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (4).
(6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
(8) Come prevede il considerando 41 del regolamento n. 331/2008 della Commissione e facendo seguito all'invito del vettore Mahan Air, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione conoscitiva nella Repubblica islamica dell'Iran, dal 16 al 20 giugno 2008, allo scopo di verificare l'attuazione da parte del vettore delle azioni correttive dirette a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza precedentemente individuate. La relazione indica che sono stati compiuti importanti progressi da parte del vettore dopo la sua inclusione nell'elenco comunitario e ha confermato che sono state completate le azioni correttive necessarie per porre rimedio a tutte le carenze in materia di sicurezza che hanno portato al divieto.
(9) La relazione indica inoltre che alcune altre carenze potrebbero ancora incidere sul mantenimento dell'aeronavigabilità di parti della flotta del vettore in questione, con l'esclusione dei due aeromobili del tipo Airbus A-310 immatricolati in Francia (F-OJHH e F-OJHI). Una serie di misure in fase di applicazione, come l'introduzione di un nuovo software e la nomina di un nuovo engineering manager e di un nuovo quality manager, sono dirette ad impedire che tali anomalie possano ripetersi in futuro. La Commissione ha inoltre preso atto dell'intenzione del vettore di utilizzare per i voli verso la Comunità solo i due aeromobili immatricolati in Francia.
(10) Sulla base dei criteri comuni si ritiene che la compagnia Mahan Air abbia adottato tutte le misure necessarie per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto possa essere ritirata dall'elenco di cui all'allegato A. La Commissione continuerà a seguire da vicino l'attività del vettore. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento Regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (5).
(11) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di alcuni vettori aerei certificati nella Repubblica del Gabon. L'ICAO nel 2007 ha effettuato una verifica nell'ambito del programma Universal Safety Oversight Audit riscontrando un numero rilevante di gravi carenze per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile della Repubblica del Gabon di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza. Più del 93% delle norme ICAO non erano rispettate al momento della verifica in questione.
(12) Si riscontrano gravi, ripetute e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di vettori aerei certificati nella Repubblica del Gabon e che operano nella Comunità. Tali carenze sono state individuate dalle autorità competenti francesi, nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (6).
(13) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che in data 4 aprile 2008, in considerazione dei risultati della relazione di controllo dell'ICAO, ha negato l'autorizzazione a operare a Gabon Airlines Cargo, tenendo conto dei criteri comuni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005. Inoltre, in considerazione dei dubbi sollevati dall'ICAO in merito alla capacità della Repubblica del Gabon di esercitare una adeguata sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori titolari di licenze rilasciate dalle autorità gabonesi, il Regno Unito ha presentato alla Commissione, il 7 aprile 2008, una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 473/2006, allo scopo di imporre un divieto operativo su tutti i vettori certificati dalle autorità competenti della Repubblica del Gabon.
(14) La Commissione, visti i risultati dell'ispezione dell'ICAO e la richiesta del Regno Unito, ha consultato le autorità competenti del Gabon in merito alle iniziative da esse intraprese per porre rimedio alle carenze osservate dall'ICAO e dagli Stati membri. Le suddette autorità hanno reagito prontamente a queste preoccupazioni, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le norme ICAO applicabili e ad assicurarne il rispetto quanto prima possibile. Inoltre, le autorità competenti del Gabon hanno fornito alla Commissione le prove dell'adozione, nel maggio 2008, di un nuovo codice dell'aviazione civile, dell'elaborazione di regolamenti operativi specifici per l'aeronavigabilità e le attività di volo e l'hanno informata che era stata presa la decisione di istituire un'agenzia indipendente per l'aviazione civile (ANAC), decisione che deve essere promulgata nel luglio 2008. Queste importanti iniziative, che sono state prese in modo rapido ed efficace dalla Repubblica del Gabon, prevedono un sistema dell'aviazione civile completamente nuovo che potrebbe essere realizzato entro dicembre 2008. Le autorità competenti del Gabon hanno inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea di aver stipulato un contratto con l'ICAO, della durata di dodici mesi a partire dal luglio 2008, inteso a fornire assistenza al Gabon nello sviluppo del suo nuovo sistema di sorveglianza dell'aviazione civile.
(15) Nel periodo di transizione, prima che l'ANAC sia pienamente operativo e i vettori siano ricertificati nell'ambito del nuovo quadro legislativo e istituzionale, la Repubblica del Gabon ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea che è stata presa una serie di misure: il ritiro del certificato di operatore aereo («COA») a Gabon Airlines Cargo il 13 giugno 2008; l'imposizione di limitazioni alle attività dei vettori aerei gabonesi che volano nella Comunità allo scopo di vietare loro l'utilizzo di aeromobili immatricolati fuori dalla Repubblica del Gabon; l'introduzione dell'obbligo di effettuare ispezioni pre-volo su tutti gli aeromobili in partenza dagli aeroporti del Gabon verso la Comunità, lasciando a terra quelli in condizioni non soddisfacenti fino a quando non sia stato posto rimedio alle carenze riscontrate in materia di sicurezza.
(16) Da un riesame effettuato dalla Commissione della situazione dei COA dei vettori Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air
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