Commission Regulation (EC) No 448/2004 of 10 March 2004 amending Regulation (EC) No 1685/2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the eligibility of expenditure of operations co-financed by the Structural Funds and withdrawing Regulation (EC) No 1145/2003

Published date11 March 2004
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 72, 11 March 2004
EUR-Lex - 32004R0448 - IT

Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0066 - 0077


Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione

del 10 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione(2) contiene un insieme di norme comuni relative all'ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.

(2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità vanno modificate sotto vari aspetti.

(3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma Peace II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

(4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

(5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.

(6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(3) nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

(7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, è necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

(8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.

(9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento vanno applicate con effetto retroattivo.

(10) Il regolamento (CEE) n. 1685/2000 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1145/2003. Tuttavia, al momento dell'adozione, non sono stati pienamente rispettati i requisiti in materia di comitatologia per cui occorre revocare il regolamento (CE) n. 1145/2003. Il presente regolamento va pertanto applicato dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1145/2003.

(11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1145/2003 è revocato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.

I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

a) i punti 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 di cui alla norma n. 1;

b) il punto 1 di cui alla norma n. 3;

c) i punti da 1 a 5 di cui alla norma n. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 48).

(3) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

ALLEGATO I

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso "regolamento generale") devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.

1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto.

1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati "spese effettivamente sostenute" ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi in questione ottemperino i requisiti di cui alle norme 8 e 9.

1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.

1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;

b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle pertinenti norme contabili; e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

1.7. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore venga certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato;

e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; e

f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.

1.8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.

1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

2. PROVA DELLA SPESA

2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere...

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