Commission Regulation (EC) No 164/2008 of 22 February 2008 amending Regulation (EC) No 1444/2006 as regards the minimum content of the feed additive Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (Text with EEA relevance)

Published date23 February 2008
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 23 February 2008
L_2008050IT.01000601.xml
23.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/6

REGOLAMENTO (CE) N. 164/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1444/2006 concernente il tenore minimo dell'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'impiego dell'additivo Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) è stato autorizzato a determinate condizioni in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell’additivo.
(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(3) Il titolare dell'autorizzazione relativa all'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ha presentato una domanda in cui vengono proposte delle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione che riducono il tenore minimo del suddetto additivo.
(4) Nell'opinione adottata il 18 settembre 2007, l'Autorità ha proposto di ridurre il tenore minimo di sostanza attiva da 1 × 109 CFU a 5 × 108 CFU poiché ne è stata provata l'efficacia al dosaggio minimo proposto (3).
(5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1444/2006.
(6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per...

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