Commission Regulation (EC) No 164/2008 of 22 February 2008 amending Regulation (EC) No 1444/2006 as regards the minimum content of the feed additive Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (Text with EEA relevance)
Published date | 23 February 2008 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 50, 23 February 2008 |
23.2.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 50/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 164/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1444/2006 concernente il tenore minimo dell'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'impiego dell'additivo Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) è stato autorizzato a determinate condizioni in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell’additivo. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(3) | Il titolare dell'autorizzazione relativa all'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ha presentato una domanda in cui vengono proposte delle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione che riducono il tenore minimo del suddetto additivo. |
(4) | Nell'opinione adottata il 18 settembre 2007, l'Autorità ha proposto di ridurre il tenore minimo di sostanza attiva da 1 × 109 CFU a 5 × 108 CFU poiché ne è stata provata l'efficacia al dosaggio minimo proposto (3). |
(5) | È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1444/2006. |
(6) | Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.
Per...
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