Commission Regulation (EC) No 1053/2003 of 19 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid tests (Text with EEA relevance)
Published date | 20 June 2003 |
Subject Matter | Internal market - Principles,public health,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 152, 20 June 2003 |
Regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 20/06/2003 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione
del 19 giugno 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003(2) della Commissione, in particolare il primo comma dell'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce un elenco di laboratori nazionali di riferimento per le TSE ai fini di tale regolamento. La Grecia ha cambiato il proprio laboratorio nazionale di riferimento.
(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce inoltre un elenco di test rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE.
(3) L'azienda che commercializza uno dei test rapidi approvati per la sorveglianza della TSE ha comunicato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato il test con una nuova denominazione commerciale.
(4) Nel suo parere del 6 e 7 marzo 2003 il comitato direttivo scientifico ha raccomandato di includere due nuovi test nell'elenco dei test rapidi per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le aziende produttrici dei due test hanno fornito dati che dimostrano la possibilità di utilizzare i test per la sorveglianza della TSE negli ovini.
(5) Per garantire che i test approvati mantengano lo stesso livello di rendimento dopo l'approvazione occorre definire una procedura che consenta eventuali modifiche ai test o al protocollo dei test.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
(7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente...
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