Commission Regulation (EC) No 951/2002 of 3 June 2002 amending Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001

Published date04 June 2002
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 04 June 2002
EUR-Lex - 32002R0951 - IT 32002R0951

Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione, del 3 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 04/06/2002 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione

del 3 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, la Commissione è autorizzata a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza.

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(3) Il 15 marzo e il 24 aprile 2002, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare e di integrare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le persone, i gruppi e le entità indicati in...

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