Commission Regulation (EC) No 156/2008 of 21 February 2008 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the minimum content of the feed additive monensin sodium (Coxidin) (Text with EEA relevance)
Published date | 22 February 2008 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 48, 22 February 2008 |
22.2.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 48/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 156/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 relativamente al tenore minimo dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'additivo a base di monensin sodico (Coxidin) è stato autorizzato a talune condizioni conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione (2) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso e i tacchini, associando l’autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell’additivo. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(3) | Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin) ha presentato una domanda che propone di modificare le condizioni dell'autorizzazione abbassando il tenore minimo dell'additivo in questione nei mangimi per tacchini. |
(4) | Nel parere adottato il 18 settembre 2007 l'Autorità ha proposto di abbassare il tenore minimo dell'additivo nei mangimi per tacchini da 90 mg a 60 mg per kg di alimento completo siccome può essere considerato efficace per il controllo della coccidiosi (3). |
(5) | È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 109/2007. |
(6) | Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito all'efficacia del Coxidin 25 % (monensin sodico) come additivo per mangimi nell'alimentazione dei tacchini. Adottato il 18 settembre 2007. The EFSA Journal (2007) 545, pagg. 1-13.
ALLEGATO
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