Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 amending for the 27th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001

Published date08 January 2004
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 4, 08 January 2004
EUR-Lex - 32004R0019 - IT 32004R0019

Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione, del 7 gennaio 2004, recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/2004 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione

del 7 gennaio 2004

recante ventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 26 dicembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo...

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