Commission Regulation (EC) No 2316/1999 of 22 October 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date15 May 2001
Subject MatterAgricultural structures,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 280, 30 October 1999
EUR-Lex - 31999R2316 - IT

Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0043 - 0065


REGOLAMENTO (CE) N. 2316/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha sostituito il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98(3). In seguito alle modificazioni introdotte con il nuovo regime, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre armonizzare e, se del caso, semplificare le modalità di applicazione del regime di pagamenti per superficie. È pertanto opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione dei regolamenti specifici che in precedenza disciplinavano vari aspetti di tale regime, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2467/92(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3738/92(5), (CEE) n. 2836/93(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/97(7), (CE) n. 762/94(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98(9), (CE) n. 1098/94(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1945/1999(11), (CE) n. 1237/95(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/97(13), (CE) n. 658/96(14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999(15) e (CE) n. 1577/98(16), e di riunire in un testo unico le loro disposizioni;

(2) i pagamenti per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999 devono essere limitati a determinate superfici da precisare. Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa parcella nel corso di una campagna di commercializzazione. Una parcella per la quale viene chiesto un aiuto per superficie nell'ambito di un'altra organizzazione comune dei mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un pagamento per superficie. I pagamenti per superficie possono essere concessi a parcelle che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;

(3) l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie e autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali che consentano di mantenere la superficie totale delle parcelle ammissibili al livello attuale o comunque di precludere ogni aumento considerevole. A tal fine, certe colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture. Anche le superfici interessate dai programmi di ristrutturazione possono essere considerate ammissibili ai pagamenti per superficie. Devono inoltre essere definiti i concetti di ristrutturazione, di aumento considerevole della superficie agricola e di obbligo di scambiare terreni ammissibili e terreni non ammissibili;

(4) occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda i semi oleosi, le colture proteiche e i semi di lino nonché il frumento duro. Data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali;

(5) ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone a fruire dei pagamenti per superficie deve essere limitato ai produttori che hanno usato semi di determinate varietà e qualità. Al fine di determinare le varietà ammissibili è opportuno, per motivi di coerenza, di semplificazione e di corretta gestione, fare riferimento al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 70/457/CEE del Consiglio(17), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(18), mantenendo tuttavia per la campagna 2000/2001, per motivi di chiarezza e di continuità, il riferimento alle varietà ammissibili nel regime precedente. Occorre chiarire le norme comunitarie relative ai glucosinolati e all'acido erucico per i semi di colza e di ravizzone, nonché definire le prove per la misurazione del tenore di glucosinolati e acido erucico nei campioni delle sementi. È opportuno chiarire il regime delle associazioni varietali di semi di colza e di ravizzone e di altre categorie di sementi ed è necessario determinare le varietà di semi di girasole da tavola;

(6) gli Stati membri in cui il granturco non è una coltura tradizionale possono determinare una superficie di base per i foraggi insilati. Occorre inoltre definire la nozione di foraggi insilati;

(7) è opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno;

(8) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha stabilito che il supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento sia concesso ai produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, entro il limite di una superficie massima garantita per ogni Stato membro interessato. Tale superficie massima può essere ripartita tra regioni di produzione. Per evitare un'eccessiva parcellizzazione delle regioni di produzione e per consentire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione di eventuali sanzioni in caso di superamento, è necessario fissare una dimensione minima di queste regioni. Poiché ad alcuni Stati membri sono state attribuite superfici ammissibili all'aiuto specifico per il frumento duro, in zone non tradizionali, occorre precisare quali sono le regioni beneficiarie nell'ambito di tali Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede l'obbligo di utilizzare sementi certificate di frumento duro. Devono quindi essere adottate misure specifiche relative alla prova di tale utilizzazione. Onde evitare difficoltà di approvvigionamento e turbative sul mercato delle sementi certificate, occorre stabilire un quantitativo minimo e un periodo transitorio per raggiungere tale quantitativo. Tenuto conto delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di stabilire il quantitativo in parola e l'eventuale adozione di misure transitorie;

(9) il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede fra l'altro l'applicazione del regime dei pagamenti per superficie nell'ambito di un sistema di superficie di base regionale. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e un'armoniosa gestione di dette superfici, è opportuno fissare per ogni Stato membro il numero di ettari che possono beneficiare del regime di pagamenti per superficie e la relativa ripartizione;

(10) l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che i piani di regionalizzazione possano operare una distinzione tra superfici irrigate e non irrigate. Va quindi definita la nozione di irrigazione. In alcuni Stati membri tale superficie può riguardare principalmente il granturco insilato, il quale non ha, per sua natura, una resa espressa in tonnellate/ettaro. Occorre pertanto definire la resa ad esso relativa. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di definire la resa per il granturco insilato rispetto alla resa dei seminativi analoghi nella regione in questione;

(11) è opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, nonché le modalità di fissazione di detta percentuale. Qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, per i seminativi irrigati o per i foraggi insilati, devono essere stabilite modalità particolari per quanto riguarda le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale di eventuale superamento della superficie di base in questione. Le modalità di fissazione della percentuale di eventuale superamento della superficie di base devono comunque garantire il rispetto di detta superficie. È inoltre opportuno precisare le modalità per il calcolo della percentuale di superamento delle superfici massime garantite per il frumento duro;

(12) per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese di riferimento, il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede l'adeguamento dei pagamenti per superficie nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa media risultante dai piani di regionalizzazione. Occorre disporre in tempo utile delle informazioni necessarie al calcolo dell'eventuale superamento delle rese di riferimento ed è opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione di tale superamento e fissare, in particolare, le rese di riferimento risultanti dai piani di regionalizzazione determinati secondo i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999;

(13) il beneficio dei pagamenti per superficie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda. Affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre...

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