Commission Regulation (EC) No 834/2004 of 28 April 2004 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force19 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004R0834
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/834/oj
Published date29 April 2004
Date28 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
EUR-Lex - 32004R0834 - IT

Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0040 - 0042


Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione

del 28 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate negli allegati della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: "la convenzione CITES").

(2) L'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio comprende le specie elencate nell'appendice I della convenzione per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve: Varanus nebulosus deve pertanto figurare in tale allegato.

(3) Le modifiche dell'appendice III della convenzione, apportate a norma dell'articolo XVI della convenzione medesima, devono essere riprese nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e nelle "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D". In particolare, è necessario includere l'Argentina, l'Australia, l'Indonesia, il Messico, la Nuova Zelanda e il Perù tra gli Stati di origine delle specie che figurano nell'appendice III della convenzione.

(4) L'annotazione relativa ad alcune specie di corallo deve essere modificata per includere alcuni termini della risoluzione CITES conf. 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo, in conformità della definizione di "esemplari" data all'articolo 2, lettera t) del regolamento (CE) n. 338/97; l'annotazione relativa ad Aloe spp. deve fare espressamente riferimento alle specie incluse nell'allegato A...

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