Commission Regulation (EC) No 1332/2005 of 9 August 2005 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force22 August 2005
End of Effective Date10 April 2008
Celex Number32005R1332
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1332/oj
Published date19 August 2005
Date09 August 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 19 August 2005
L_2005215IT.01000101.xml
19.8.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 215/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2005 DELLA COMMISSIONE,

del 9 agosto 2005,

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «Convenzione»), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell'ottobre 2004, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
(2) Le specie Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides e Chrysalidocarpus decipiens sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.
(3) Le specie Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei e Vanda coerulea, la popolazione dello Swaziland di Ceratotherium simum simum (al fine esclusivo di permettere l'esportazione di trofei di caccia e di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili), la popolazione di Cuba di Crocodylus acutus e la popolazione della Namibia di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.
(4) Le annotazioni relative agli elenchi nell'appendice II della Convenzione, delle specie Loxodonta africana (popolazioni della Namibia e del Sudafrica), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola e Taxus wallichiana sono state modificate.
(5) Le specie Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (attualmente nell'appendice III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, Aquilaria spp. (ad eccezione di A. malaccensis, già contenuta nell'appendice II), Gyrinops spp. e Gonystylus spp. (precedentemente contenuta nell'appendice III) sono state incluse nell'appendice II della Convenzione.
(6) La specie Agapornis roseicollis è stata eliminata dall'appendice II della Convenzione.
(7) A seguito della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione, le popolazioni della Cina delle specie Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis e Rafetus swinhoei sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione su richiesta della Cina.
(8) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(9) In occasione della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono stati inoltre adottati nuovi riferimenti tassonomici; è quindi necessario rinominare e riclassificare alcune delle specie elencate nelle appendici della Convenzione.
(10) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(11) Nonostante la specie Haliaeetus leucocephalus sia stata trasferita all'appendice II della Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2), ne giustifica la permanenza nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3), Orcaella brevirostris figura già nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(13) Le specie Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum e T. undulatum, attualmente nell'allegato D dell'allegato dell regolamento (CE) n. 338/97, non sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportunoeliminare tali specie dall'allegato D.
(14) D'altro canto, il volume di importazione nella Comunità di Selaginella lepidophylla, attualmente non compresa negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tale specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(15) La natura degli scambi commerciali di Harpagophytum spp., attualmente compresa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio per quanto riguarda il commercio sia di materiale vegetale morto sia di piante vive. È quindi opportuno modificare l'elenco di tale genere inserendo un'annotazione in tal senso.
(16) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40).

(2) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) “ssp” designa le sottospecie;
b) “var(s)” designa la/le varietà; e
c) “fa” designa le forme.
6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse
...

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