Commission Regulation (EC) No 833/2004 of 26 March 2004 amending Commission Regulation (EC) No 449/2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of malleable cast iron tube or pipe fittings originating in Brazil, the Czech Republic, Japan, the People's Republic of China, the Republic of Korea and Thailand and accepting an undertaking offered by an exporting producer in the Czech Republic

Coming into Force30 April 2004
End of Effective Date29 August 2000
Celex Number32004R0833
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/833/oj
Published date29 April 2004
Date26 March 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
EUR-Lex - 32004R0833 - IT

Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0037 - 0039


Regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione

del 26 marzo 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(2) relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il "prodotto in esame") originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

(2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione(3), di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. (Moravske). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

(4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio(4), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alle merci fabbricate ed esportate nella Comunità dalla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

B. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO

1. Obblighi della società di cui è stato accettato l'impegno

(5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT