Commission Regulation (EC) No 808/2003 of 12 May 2003 amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 May 2003,01 May 2003
End of Effective Date03 March 2011
Celex Number32003R0808
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/808/oj
Published date13 May 2003
Date12 May 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 13 May 2003
EUR-Lex - 32003R0808 - IT 32003R0808

Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0001 - 0009


Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione

del 12 maggio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1) e, in particolare, gli articoli 12, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 e il 17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha espresso un parere sulla sicurezza per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) dell'utilizzo di impianti di incenerimento a bassa capacità e di impianti di coincenerimento per incenerire materiali animali potenzialmente infettati dalla TSE.

(2) Per tenere conto di tale parere è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il funzionamento degli impianti d'incenerimento a bassa capacità e degli impianti di coincenerimento per lo smaltimento delle carcasse di certi animali.

(3) Inoltre, gli allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno modificati al fine di introdurre gli emendamenti tecnici necessari per far sì che tali allegati siano conformi agli articoli del regolamento e per chiarire le regole applicabili ad una serie di prodotti supplementari.

(4) Occorre prevedere norme supplementari in materia di trattamento delle acque reflue di locali in cui possono essere presenti rischi microbiologici o altri rischi di contaminazione in conseguenza della manipolazione di materiali di categoria 1 o 2.

(5) Va inoltre corretto l'errore materiale che incide sulle prescrizioni tecniche applicabili alla lavorazione dei sottoprodotti conformemente al metodo di trasformazione n. 2.

(6) Finché rimane in vigore il divieto riguardante l'alimentazione degli animali previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE(2), alle proteine animali trasformate provenienti da mammiferi vanno applicate norme di trasformazione meno rigorose, dato che in seguito al divieto tali materiali sono destinati esclusivamente ad essere trattati come rifiuti.

(7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 va dunque modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato nel modo seguente:

1) nell'articolo 12, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita come segue:

"a) essere utilizzato unicamente per l'eliminazione degli animali da compagnia, sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1 ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE";

2) all'articolo 12, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera h):

"h) soddisfano le condizioni dell'allegato IV, Capitolo VII se utilizzati per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b";

3) Gli allegati da I a IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 306 del 7.12.2002, pag. 32.

ALLEGATO

Gli allegati da I a IX del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati nel modo seguente.

1) L'allegato I è modificato come segue.

a) Le definizioni specifiche di cui ai punti 15, 37, 42 e da 55 a 58 sono sostituite dalle seguenti:

"15. 'rifiuti di cucina e ristorazione': tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche;"

"37. 'stallatico': gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano non trattati oppure trattati conformemente al capitolo III dell'allegato VIII o altrimenti trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio;"

"42. 'proteine animali trasformate': proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato V del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o ad un'altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;"

"55. 'piume e parti di piume non trasformate': piume e parti di piume che non sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire il permanere di agenti patogeni;

56. 'lana non trasformata': lana di pecora non sottoposta a lavaggio industriale, non derivata da operazioni di conciatura o non sottoposta ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

57. 'peli non trasformati': peli di ruminanti non sottoposti a lavaggio industriale, non derivati da operazioni di conciatura o non sottoposti ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

58. 'setole di suini non trasformate': setole di suini non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;"

b) Le seguenti definizioni specifiche sono aggiunte come punti 59-63:

"59. 'collagene': prodotto a base di proteine derivato da pelli, pellami e tendini di animali nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, dalle ossa;

60. 'mondiglia': materiali di origine animale solidi e visibili che rimangono nel vaglio usato per filtrare le acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

61. 'miscela di grassi e oli': materiali galleggianti di origine animale raccolti alla superficie di un sistema per la separazione del grasso dalle acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

62. 'fanghi': materiali o sedimenti di origine animale solidi e...

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