Commission Regulation (EC) No 447/98 of 1 March 1998 on the notifications, time limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings (Text with EEA relevance)

Coming into Force02 March 1998
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number31998R0447
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/447/oj
Published date02 March 1998
Date01 March 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 02 March 1998
EUR-Lex - 31998R0447 - IT 31998R0447

Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione del 1° marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1998 pag. 0001 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 447/98 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (7), in particolare l'articolo 19,

sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 4064/89, in particolare l'articolo 23, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 3384/94 della Commissione (8), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, deve essere adeguato per tener conto della suddetta modificazione; che dall'esperienza della sua applicazione è emersa l'esigenza di migliorare alcuni aspetti procedurali; che è quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, sostituirlo con un nuovo regolamento;

(3) considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/810/CECA, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (9);

(4) considerando che il regolamento (CEE) n. 4064/89 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione; che la notificazione ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti del progetto di concentrazione mentre l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile; che, per ragioni di certezza del diritto, è quindi opportuno definire con precisione l'oggetto e il contenuto delle informazioni da fornire all'atto della notificazione;

(5) considerando che spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata;

(6) considerando che, per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni, è opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario;

(7) considerando che dalla notificazione decorrono i termini legali di cui al regolamento (CEE) n. 4069/89 e che è quindi necessario stabilire le condizioni e la data della sua efficacia;

(8) considerando che, a fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati dal regolamento (CEE) n. 4064/89 e che occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini; che, in assenza di disposizioni specifiche, la determinazione delle norme applicabili alle date e ai termini deve basarsi sui principi di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (10);

(9) considerando che le disposizioni riguardanti il procedimento della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa; che a tal fine la Commissione deve distinguere tra le parti che notificano la concentrazione, le altre parti del progetto di concentrazione, i terzi e le parti alle quali la Commissione intende infliggere, mediante decisione, ammende o penalità di mora;

(10) considerando che, prima della notificazione, la Commissione darà alle parti - su richiesta delle stesse - la possibilità di discutere a titolo informale e con la massima riservatezza della concentrazione che intendono realizzare; che inoltre, dopo la notificazione, essa manterrà, ove necessario, stretti contatti con tali parti per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione del primo esame del caso;

(11) considerando che, in ossequio al principio del diritto alla difesa, le parti notificanti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni; che le altre parti interessate devono anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista;

(12) considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne facciano richiesta scritta;

(13) considerando che tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione orale ufficiale; che nei casi urgenti la Commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente all'audizione orale ufficiale delle parti notificanti, delle altre parti interessate o di terzi;

(14) considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le modalità secondo le quali possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere;

(15) considerando che la Commissione deve rispettare il legittimo interesse delle imprese a proteggere i segreti commerciali ed altre informazioni confidenziali;

(16) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, i terzi e le autorità degli Stati membri previste dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in particolare all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, devono essere stabiliti la procedura ed i termini per la presentazione di siffatti impegni, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

(17) considerando che occorre inoltre stabilire le modalità per la fissazione e il computo dei termini di presentazione delle osservazioni stabiliti dalla Commissione;

(18) considerando che il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve esprimere il proprio parere sulla base di un progetto preliminare di decisione; che deve quindi essere sempre consultato a conclusione dell'istruzione del caso; che, tuttavia, questa consultazione non deve ostare ad ulteriori eventuali accertamenti da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I NOTIFICAZIONI

Articolo 1 Soggetti legittimati

1. Le notificazioni sono eseguite dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti delle persone o delle imprese, questi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazioni congiunte dovrebbero essere eseguite da un rappresentante comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

Articolo 2 Modalità di esecuzione

1. Le notificazioni sono eseguite nella forma prescritta dal formulario CO contenuto nell'allegato. In caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. Vengono presentati alla Commissione un originale e 23 copie del formulario CO, all'indirizzo indicato nel formulario stesso.

3. I documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale; in quest'ultimo caso le parti che eseguono la notificazione sono tenute a certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tale lingua costituirà la lingua utilizzata nel procedimento con le parti notificanti. I documenti vengono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali della Comunità, viene allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

5. Le notificazioni effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in...

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