Commission Regulation (EC) No 1227/2000 of 31 May 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential
Celex Number | 32000R1227 |
Coming into Force | 01 August 2000,23 June 2000 |
End of Effective Date | 31 July 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1227/oj |
Published date | 16 June 2000 |
Date | 31 May 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 143, 16 June 2000 |
Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 16/06/2000 pag. 0001 - 0021
Regolamento (CE) N. 1227/2000 della Commissione
del 31 maggio 2000
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 10, 15, 23 e 80,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(3), con effetto dal 1o agosto 2000 contiene, al titolo II, disposizioni sul potenziale produttivo. È ora opportuno completare tale quadro normativo mediante l'adozione di disposizioni di applicazione e l'abrogazione dei regolamenti vigenti in materia, segnatamente il regolamento (CEE) n. 2314/72(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2462/93(5), il regolamento (CEE) n. 940/81(6), il regolamento (CEE) n. 3800/81(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/1999(8), il regolamento (CEE) n. 2729/88(9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/97(10), il regolamento (CEE) n.
2741/89(11) e il regolamento (CEE) n. 3302/90(12).
(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti rispetto a quelle stabilite nel titolo II di detto regolamento che contempla l'imposizione di tali norme per quanto riguarda la concessione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti di impianto.
(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione, per le superfici di cui alle lettere da a) a d) dello stesso paragrafo, a produrre vino da commercializzare, subordinatamente ad opportuni controlli. È necessario specificare le modalità relative alle domande e alla data effettiva di regolarizzazione, in particolare prevedere l'effettiva esecuzione della regolarizzazione in casi giustificati, in particolare concedendo l'autorizzazione dalla data della domanda, garantendo al tempo stesso che i produttori non traggano vantaggio da domande non giustificate. Occorre inoltre che eventuali diritti di impianto utilizzati nel processo di regolarizzazione siano validi alla data della domanda.
(4) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'estirpazione obbligatoria delle superfici piantate in violazione delle norme di limitazione di impianto. I prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici prima della relativa estirpazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato e devono quindi essere distillati.
(5) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. I diritti di nuovo impianto non devono essere superiori a quelli necessari per l'impianto di una superficie equivalente al 105 % di quella persa dai produttori nel contesto delle suddette misure, in modo da non eludere il divieto di impianto di vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(6) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede inoltre la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di superfici destinate a sperimentazione viticola. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici sia durante che dopo il periodo di sperimentazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato. Pertanto i prodotti del settore vitivinicolo elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici durante il periodo di sperimentazione non devono essere commercializzati, fatto salvo i loro consumo nel contesto della sperimentazione. Dopo il periodo di sperimentazione le superfici in questione devono essere estirpate oppure occorre utilizzare diritti di impianto per destinarle alla produzione normale. Le sperimentazioni viticole in corso devono poter proseguire, sempreché vengano applicate le disposizioni vigenti.
(7) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede anche la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di superfici destinate alla coltura di piante madri per marze. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici sia durante che dopo il periodo di produzione di piante madri per marze non devono perturbare l'equilibrio del mercato. Pertanto durante il periodo di produzione le uve provenienti da dette superfici non devono essere raccolte o, qualora lo siano, devono essere distrutte. Dopo il periodo di produzione le superfici in questione devono essere estirpate oppure occorre utilizzare diritti di impianto per destinarle alla produzione normale. Le colture di piante madri per marze potranno proseguire, sempreché siano applicate le disposizioni vigenti.
(8) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede anche la concessione di diritti di nuovo impianto nel caso di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Ciò tuttavia potrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi poiché in certi Stati membri questa situazione è molto diffusa. Pertanto gli Stati membri devono poter consentire l'esistenza di queste superfici anche qualora non sia stato concesso alcun diritto di impianto per queste superfici purché, al fine di non perturbare l'equilibrio del mercato, le superfici in questione siano di piccole dimensioni e il viticoltore non pratichi la produzione di vino a fini commerciali. Le superfici e i produttori in questione devono essere soggetti a sorveglianza e sanzioni opportune, ivi inclusa l'estirpazione di tali superfici in caso di inosservanza delle pertinenti disposizioni.
(9) L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica. Tali diritti possono essere concessi soltanto qualora sia stato riconosciuto, sulla scorta di criteri e di dati obiettivi, che la produzione del vino in questione è largamente inferiore alla domanda.
(10) Per garantire l'equivalenza e l'esattezza di questi dati obiettivi in tutta la Comunità è necessario disporre che contengano l'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 o informazioni equivalenti.
(11) Per non perturbare l'equilibrio del mercato, non devono essere concessi diritti di reimpianto riguardanti superfici che sono state obbligatoriamente estirpate per violazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per lo stesso motivo, non devono essere concessi diritti di reimpianto relativi all'estirpazione di superfici per le quali sono stati concessi diritti di impianto per scopi diversi dalla produzione di vino a fini commerciali.
(12) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'assegnazione di diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata. Al fine di evitare che vengano assegnati diritti di reimpianto in eccesso alle reali necessità di un produttore, tali diritti dovranno essere concessi soltanto in misura tale da consentire l'impianto dell'intera superficie, tenendo conto di eventuali diritti di impianto già in suo possesso. L'assegnazione di questi diritti di reimpianto sulla base del suddetto impegno deve aver luogo contestualmente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione di detto impegno. Durante il periodo di coesistenza della superficie appena piantata e di quella da estirpare, potrà essere autorizzata la produzione di vino per fini commerciali soltanto in una delle suddette superfici allo scopo di non perturbare l'equilibrio del mercato.
(13) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'istituzione di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto per migliorare la gestione del potenziale produttivo. Per non perturbare il mercato occorrerà evitare che il trasferimento di diritti tramite il sistema delle riserve comporti un incremento globale del potenziale produttivo sul territorio degli Stati membri, come già previsto per il trasferimento di diritti tra aziende all'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. In tale contesto gli Stati membri possono decidere di applicare un coefficiente di riduzione riguardo ai trasferimenti di diritti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.
(14) L'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che gli Stati membri possano scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché dimostrino di disporre nell'intero territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto. In tale contesto un Stato membro può disporre l'applicazione del sistema delle riserve in alcune parti del territorio e un altro sistema efficace nelle altri parti. Gli Stati membri che intendano avvalersi della possibilità di...
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