Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises

Coming into Force02 February 2001
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32001R0070
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj
Published date13 January 2001
Date12 January 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001
EUR-Lex - 32001R0070 - IT

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0033 - 0042


Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(3) e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese(5), definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(6).

(9) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(10) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(11) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.

(12) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla...

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