Commission Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid
Celex Number | 32001R0069 |
Coming into Force | 02 February 2001 |
End of Effective Date | 31 December 2006 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/69/oj |
Published date | 13 January 2001 |
Date | 12 January 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001 |
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0030 - 0032
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(1), in particolare l'articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis(3). Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative(4), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti...
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