Commission Regulation (EC) No 245/2001 of 5 February 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre
Celex Number | 32001R0245 |
Coming into Force | 01 July 2001,26 February 2001 |
End of Effective Date | 26 June 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/245/oj |
Published date | 06 February 2001 |
Date | 05 February 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 35, 06 February 2001 |
Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2001 pag. 0018 - 0027
Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione
del 5 febbraio 2001
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce, tra l'altro, misure relative al mercato interno nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, tra cui aiuti a favore dei primi trasformatori riconosciuti di paglie di lino e di canapa o degli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. È necessario adottare le modalità d'applicazione relative a tali misure.
(2) Occorre definire da un lato le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori e dall'altro gli obblighi che incombono agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. Occorre altresì precisare gli elementi essenziali del contratto di compravendita delle paglie, dell'impegno di trasformazione e del contratto di trasformazione per conto terzi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.
(3) Taluni primi trasformatori di paglie di lino producono principalmente fibre lunghe di lino e, a titolo secondario, fibre corte di lino con un tasso elevato di impurità e di canapuli e capecchi. In mancanza di attrezzature adeguate per la pulizia di tali prodotti secondari, essi conferiscono ad altri operatori l'incarico di procedere alla pulizia delle fibre corte. In considerazione di quanto precede, la pulizia per conto terzi va considerata come un'operazione del primo trasformatore riconosciuto per le fibre corte di lino. È quindi indicato fissare le condizioni cui devono conformarsi gli operatori considerati, segnatamente ai fini dei controlli.
(4) Per garantire l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti considerati, è necessario poter identificare le superfici coltivate a lino o a canapa destinate alla produzione di fibre da cui provengono le paglie trasformate, mediante il sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000(4). A questo scopo è opportuno stabilire un nesso tra le paglie ammissibili all'aiuto alla trasformazione e le superfici per le quali è stata presentata, per la campagna considerata, la domanda di aiuto per superficie di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3877/92 della Commissione, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(6).
(5) Al fine di consentire una corretta gestione amministrativa, pur tenendo conto delle condizioni specifiche dei mercati del lino e della canapa, è opportuno definire il periodo nel quale le paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere trasformate e, ove del caso, commercializzate.
(6) Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, è opportuno precisare le modalità di calcolo applicabili per convertire il quantitativo prodotto in un quantitativo equivalente sulla base di una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi del 7,5 %.
(7) Al fine di agevolare il corretto funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre prevedere che i quantitativi di fibre per i quali può essere erogato l'aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione siano limitati al valore che si ottiene moltiplicando il numero di ettari oggetto di un contratto o di un impegno di trasformazione per un quantitativo unitario per ettaro. Tale quantitativo unitario deve essere determinato dallo Stato membro in funzione dei quantitativi nazionali garantiti stabiliti e degli ettari coltivati.
(8) In considerazione delle variazioni dei livelli dei quantitativi nazionali garantiti che possono risultare dalla flessibilità introdotta dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000, è opportuno definire le modalità di fissazione dei suddetti quantitativi nazionali garantiti per ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto degli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari per consentire un'adeguata distribuzione di tali quantitativi tra i beneficiari dell'aiuto alla trasformazione.
(9) La concessione dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla conclusione di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000. D'altro canto, i trasferimenti tra quantitativi nazionali garantiti nonché i quantitativi unitari per ettaro devono essere fissati in tempo utile dallo Stato membro sulla base delle superfici oggetto di un contratto o di un impegno. È opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione, gli operatori trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni pertinenti relative a tali contratti o impegni. Per conferire una certa flessibilità agli scambi in questione, occorre limitare le possibilità di cessione dei contratti tra primi trasformatori riconosciuti.
(10) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è necessario indicare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione.
(11) Per gestire un regime basato su un aiuto concesso in funzione dei quantitativi di fibre prodotti nell'arco di 22 mesi, è opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione per una determinata campagna, venga presentata una domanda di aiuto per le fibre che saranno ottenute e i cui quantitativi saranno in seguito indicati su base periodica.
(12) A motivo dei possibili adeguamenti dei quantitativi nazionali garantiti e dei quantitativi unitari per ettaro, i quantitativi totali di fibre ammissibili all'aiuto vengono resi noti solo al termine delle operazioni di trasformazione. È quindi necessario prevedere la possibilità di versare anticipi dell'aiuto ai primi trasformatori riconosciuti in funzione dei quantitativi di fibre ottenuti periodicamente. Al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti in caso di irregolarità accertate, è opportuno subordinare i suddetti anticipi alla costituzione di una cauzione. Tali cauzioni devono rispondere a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(8).
(13) L'aiuto complementare previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso solo per le superfici la cui produzione di paglie ha formato oggetto di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe di lino. È quindi indicato stabilire una resa minima di fibre lunghe per ciascun ettaro oggetto di un contratto o di impegno, al fine di definire le condizioni che soddisfano tale requisito.
(14) Per garantire la regolarità delle operazioni è indispensabile disporre di un sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco. È opportuno precisare gli elementi essenziali che devono formare oggetto di verifica e stabilire il numero minimo di controlli in loco da effettuare per ciascuna campagna di commercializzazione.
(15) È opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate. Tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.
(16) Al fine di avvicinare sufficientemente il momento in cui vengono ottenute le fibre al fatto generatore del tasso di cambio per gli anticipi e per l'aiuto alla trasformazione, il fatto generatore deve intervenire l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi previsti per la comunicazione dei quantitativi di fibre ottenuti.
(17) Al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime, sono necessarie disposizioni transitorie per la campagna 2001/2002 per quanto riguarda la concessione del riconoscimento ai primi trasformatori. In particolare, onde evitare abusi, occorre che le autorità competenti conoscano i quantitativi esatti delle scorte al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di aiuto, per cui è necessario prevedere una comunicazione specifica al riguardo a cura degli operatori interessati.
(18) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce una nuova organizzazione comune di mercato nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 e abroga, a decorrere dal 1o luglio 2001, i regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune di mercato in vigore per detto settore fino alla campagna 2000/2001. Di conseguenza è opportuno abrogare, a decorrere dalla campagna 2001/2002, il...
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