Commission Regulation (EC) No 100/2008 of 4 February 2008 amending, as regards sample collections and certain formalities relating to the trade in species of wild fauna and flora, Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97

Published date05 February 2008
Subject MatterCommercial policy,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 31, 05 February 2008
L_2008031IT.01000301.xml
5.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/3

REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, punti 1 i) e iii), punto 2 e punto 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES, dovrebbero essere aggiunte altre disposizioni al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2).
(2) Le risoluzioni CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) in materia di transito e trasbordo e Conf. 12.3 (Rev. CoP13) relativa alle licenze e ai certificati fissano procedure speciali al fine di facilitare il movimento transfrontaliero delle collezioni di campioni coperte dai carnet ATA quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). Al fine di garantire agli operatori economici della Comunità condizioni analoghe a quelle delle altre parti CITES per quanto riguarda il movimento delle collezioni di campioni di cui trattasi, è necessario provvedere all'inclusione delle citate procedure nella legislazione comunitaria.
(3) La risoluzione CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP13) sulle licenze e i certificati autorizza il rilascio a titolo retroattivo delle licenze relative a effetti personali e oggetti domestici, se l'organo di gestione è convinto che si è trattato di un errore in buona fede e non di un tentativo di frode, e chiede alle parti di riferire in merito a tali licenze nelle relazioni biennali al segretariato. È opportuno adottare disposizioni in tal senso allo scopo di garantire un'adeguata flessibilità e di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle importazioni di effetti personali e oggetti domestici.
(4) La risoluzione CITES Conf. 13.6 relativa all'attuazione dell'articolo VII, paragrafo 2, della convenzione relativa agli esemplari «pre-convenzione» fornisce una definizione degli «esemplari pre-convenzione» e fissa le date da prendere in considerazione per stabilire se un esemplare possa essere considerato «pre-convenzione». A fini di chiarezza le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.
(5) La risoluzione CITES Conf. 13.7 (Rev. CoP14) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici indica un elenco di specie per le quali, entro un certo quantitativo, non è richiesto nessun documento di importazione o esportazione di esemplari considerati effetti personali e oggetti domestici. L'elenco include, per le tridacne giganti e i cavallucci marini nonché per un quantitativo ridotto di caviale, alcune deroghe che dovrebbero essere attuate.
(6) La risoluzione CITES Conf. 12.7 (Rev. CoP14) relativa alla conservazione e al commercio di storioni e pesci spatola fissa alle parti condizioni specifiche per consentire le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di caviale. Al fine di ridurre le frodi le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.
(7) Nella quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES sono stati aggiornati i riferimenti per la nomenclatura standard da utilizzare per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati ed è stato risistemato l'elenco delle specie animali negli allegati CITES in modo da presentare in ordine alfabetico gli ordini, le famiglie e i generi. Occorre quindi tenere conto di queste modifiche negli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 865/2006.
(8) La Conferenza delle Parti della CITES ha adottato un formato per la presentazione delle relazioni biennali previste dall'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della convenzione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni biennali conformemente al formato richiesto, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi della convenzione, e conformemente a un formato supplementare per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006.
(9) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che le disposizioni dello stesso relative ai certificati per operazioni commerciali specifiche dovrebbero essere modificate per garantire una maggiore flessibilità nell'uso di detti certificati e per consentirne l'uso in Stati membri diversi da quello di rilascio.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è così modificato:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1) “data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;»
b) il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7) “certificato per operazioni commerciali specifiche” è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;»
c) sono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:
«9) “collezione di campioni” è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;
10) “esemplare pre-convenzione” è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.»
2. All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.»
3. All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici. Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»
4. È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 in conformità alle “note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei moduli di cui agli allegati I e III, nella casella 4 dei moduli di cui all'allegato II e nella casella 10 dei moduli di cui all'allegato V del presente regolamento può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga. In questi casi la casella riservata alla voce “annotazioni particolari” nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura “Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES”, specificando a quale deroga si fa riferimento.»
5. All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine “O” sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.»
6. L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Spedizione di esemplari Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 ter, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»
7. L'articolo 10 è così
...

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