Commission Regulation (EC) No 1109/2008 of 6 November 2008 amending for the 100th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Published date | 08 November 2008 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 299, 08 November 2008 |
8.11.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 299/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2008
recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) | Il 10 ottobre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone all’elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. |
(3) | Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
(4) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate. |
(5) | La Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale...
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