Commission Regulation (EC) No 1190/2008 of 28 November 2008 amending for the 101st time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date02 December 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 02 December 2008
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2.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/25

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
(2) In data 3 settembre 2008 (2) la Corte di giustizia ha deciso l’annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui esso riguarda Yassin Abdullah Kadi e la Al Barakaat International Foundation. La Corte ha statuito nel contempo che gli effetti del regolamento (CE) n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, siano mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza. Tale lasso di tempo è stato accordato per consentire di porre rimedio alle violazioni constatate.
(3) Per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia la Commissione ha trasmesso una sintesi che illustra le motivazioni avanzate dal comitato per le sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talibani al sig. Kadi e alla Al Barakaat International Foundation, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni in proposito affinché possano esprimere il loro punto di vista.
(4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni inviate dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation.
(5) Nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle
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