Commission Regulation (EC) No 1286/2006 of 29 August 2006 amending for the 70th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001

Published date30 August 2006
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 235, 30 August 2006
L_2006235IT.01001401.xml
30.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235/14

REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante settantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 18 il 23 agosto 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Una delle modifiche delle voci esistenti decise il 25 luglio dal Comitato per le sanzioni deve ancora essere inserita nell’allegato I. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1228/2006 (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

(1) La voce seguente è depennata dall’elenco «Persone fisiche»: «Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svezia; data di nascita 20 novembre 1974; luogo di nascita: Garbaharey, Somalia; nazionalità: svedese; passaporto svedese n. 1041635; numero di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT