Commission Regulation (EC) No 1643/2006 of 7 November 2006 laying down detailed rules for the application of granting of assistance for the export of beef and veal products which may benefit from a special import treatment in a third country (Codified Version)
Published date | 08 November 2006 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 308, 08 November 2006 |
8.11.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 308/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2006
recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) | Gli Stati Uniti d'America applicano un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti. In particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore. |
(3) | I certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa. Occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5). |
(4) | Occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego. |
(5) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.
Articolo 2
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione...
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