Commission Regulation (EC) No 1797/2005 of 28 October 2005 amending for the 56th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Published date | 29 October 2005 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 288, 29 October 2005 |
29.10.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 288/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2005
recante cinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento. |
(2) | Il 24 ottobre 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un nominativo dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 31).
ALLEGATO
La voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è depennata dall’allegato I del regolamento (CE) n...
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