Commission Regulation (EC) No 1825/2005 of 9 November 2005 amending for the 57th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001

Published date24 December 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
L_2005294IT.01000501.xml
10.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

recante cinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.
(2) Il 3 novembre 2005, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere informazioni relative a un'entità dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 44).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce «Lashkar e-Tayyiba...

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