Commission Regulation (EC) No 1848/2006 of 14 December 2006 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organisation of an information system in this field and repealing Council Regulation (EEC) No 595/91

Published date02 December 2008
Subject MatterInformation and verification,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
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15.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 355/56

REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 costituisce due fondi per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune: il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA») e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).
(2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilisce i principi che disciplinano la tutela degli interessi finanziari della Comunità e le garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari.
(3) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri, è necessario adeguare il dispositivo istituito dal regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (2), al fine di armonizzarne l'applicazione negli Stati membri, rafforzare la lotta contro le irregolarità, potenziare l'efficacia del dispositivo di comunicazione delle irregolarità, tener conto del fatto che d'ora in poi i singoli casi di irregolarità verranno liquidati conformemente alle disposizioni degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e includere tanto il FEAGA che il FEASR a decorrere dal 1o gennaio 2007. A tal fine, occorre inoltre stabilire disposizioni per includere nel dispositivo di comunicazione le irregolarità concernenti entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.
(4) È necessario specificare che la definizione di «irregolarità» utilizzata ai fini del presente regolamento è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3).
(5) È necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode figurante nella Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4).
(6) È necessario precisare che la definizione di «primo verbale amministrativo o giudiziario» è tratta dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
(7) È inoltre necessario definire i termini «fallimento» e «operatore economico».
(8) Per aumentare il valore aggiunto del dispositivo di comunicazione, dovrebbe essere stabilito con maggiore chiarezza l'obbligo di riferire i casi di sospetta frode ai fini dell'analisi del rischio; a tal fine occorre definire più precisamente le informazioni da fornire.
(9) Agli effetti dell'accertamento della natura delle pratiche fraudolente e delle incidenze finanziarie delle irregolarità, nonché della sorveglianza del recupero delle somme indebitamente pagate, occorre stabilire l'obbligo di comunicare le irregolarità alla Commissione con cadenza almeno trimestrale e di integrare tale comunicazione con informazioni sull'iter delle procedure giudiziarie o amministrative.
(10) Il comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 94/140/CE della Commissione che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (5) è informato una volta l'anno dei risultati complessivi delle comunicazioni di irregolarità.
(11) Per semplificare la presentazione obbligatoria di comunicazione da parte degli Stati membri e per aumentarne l'efficienza, è necessario innalzare la soglia minima, definita in termini di somma interessata dall'irregolarità, al di sopra della quale gli Stati membri devono segnalare le irregolarità, nonché stabilire in quali casi non vi è obbligo di segnalazione.
(12) Occorre stabilire i tassi di conversione per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro.
(13) È necessario tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle spese a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Esso si applica inoltre nei casi in cui il versamento delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005 non è stato effettuato conformemente a dette disposizioni.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 885/2006 (8).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «irregolarità»: un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;
2) «operatore economico»: un operatore ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (9), ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005;
3) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: un primo verbale amministrativo o giudiziario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ossia la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
4) «sospetto di frode»: ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 4, del regolamento (CE) n. 1681/94, un'irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5) «fallimento»: la procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (10).

CAPO II

OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Articolo 3

Comunicazione trimestrale

1. Entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Per ciascuna irregolarità, essi specificano:

a) le organizzazioni comuni di mercato, i settori e i prodotti in causa;
b) la natura della spesa irregolare;
c) la disposizione comunitaria che è stata violata;
d) la data e la fonte della prima informazione scritta che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
e) le pratiche impiegate per commettere
...

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