Commission Regulation (EC) No 1956/2005 of 29 November 2005 amending for the 58th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001

Published date30 November 2005
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 30 November 2005
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30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/14

REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.
(2) La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle relazioni esterne


(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione (GU L 294 del 10.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«— Per quanto riguarda i capitali:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.
...

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