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23.3.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 82/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 311/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) | Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72. |
(2) | Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario. |
(3) | L’allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento. |
(4) | È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.
Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
1. | L’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue.
a) | La rubrica «C. DANIMARCA» è sostituita dal testo seguente:
|
1. | Socialministeren (ministro degli Affari sociali), Copenaghen |
2. | Beskæftigelsesministeriet (ministero dell’Occupazione), Copenaghen |
3. | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Interni e della salute), Copenaghen |
4. | Finansministeren (ministro delle Finanze), Copenaghen |
5. | Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministro della Famiglia e dei consumatori), Copenaghen». | | |
b) | La rubrica «S. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:
|
1. | Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia |
2. | Minister Zdrowia (ministro della Sanità), Varsavia». | | |
c) | La rubrica «Y. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:
|
1. | Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra |
1 bis. | Secretary of State for Health (ministro della Sanità), Londra |
1 ter. | I commissari fiscali e doganali (Commissioners of HM Revenue and Customs) o il loro rappresentante ufficiale, Londra |
2. | Secretary of State for Scotland (ministro per la Scozia), Edimburgo |
3. | Secretary of State for Wales (ministro per il Galles), Cardiff |
4. | Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast |
5. | Principal Secretary, Social affairs (primo segretario agli Affari sociali), Gibilterra |
6. | Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (direttore dell’autorità sanitaria di Gibilterra)». | | | |
2. | L’allegato 2 è modificato come segue.
a) | La rubrica «C. DANIMARCA» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Malattia e maternità | a) Prestazioni in natura: | | La regione competente |
2) | Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5, del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento d’applicazione: | | Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen |
b) | Prestazioni in denaro: | | Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario». | |
b) | La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. | Prestazioni in natura: | |
— | Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Direzione dei servizi sanitari Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly |
— | Health Service Executive Dublin-North East (Direzione dei servizi sanitari Dublin-North East), Kells, Co. Meath |
— | Health Service Executive South (Direzione dei servizi sanitari Sud), Cork |
— | Health Service Executive West (Direzione dei servizi sanitari Ovest), Galway». | | |
c) | La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue. Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:
«B. Lavoratori autonomi: | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari |
d) | per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia: | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) |
e) | per gli ingegneri e gli architetti: | | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti | | Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti |
g) | per gli avvocati e i procuratori: | | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense | | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti |
i) | per i ragionieri e periti commerciali: | | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali |
j) | per i consulenti del lavoro: | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro | | Cassa nazionale del notariato |
l) | per gli agenti doganali: | | Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC) | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi |
n) | per gli addetti e gli impiegati in agricoltura: | | Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura |
o) | per gli agenti e i rappresentanti di commercio: | | Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio |
p) | per i periti industriali: | | Ente nazionale di previdenza dei periti industriali |
q) | per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi: | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi | | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi | | Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani |
t) | per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo, artigianale e commerciale: | | Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali». | |
d) | La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Malattia e maternità |
a) | Prestazioni in natura: | |
— | per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo a norma dell’articolo 2 della legge sull’assicurazione malattia: l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia |
— | per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o dell’accordo SEE o dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera, hanno diritto all’assistenza sanitaria nel loro paese di residenza in applicazione della legislazione olandese:
1. | per la registrazione e il prelievo dei contributi obbligatori: il College voor zorgverzekeringen, a Diemen; |
2. | per la richiesta di prestazioni: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort | | |
b) | Prestazioni in denaro: | | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), Amsterdam |
c) | Prestazioni per assistenza sanitaria: | | Belastingdienst Toeslagen, Utrecht». | |
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