Commission Regulation (EC) No 311/2007 of 19 March 2007 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Published date23 March 2007
Subject MatterFree movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 23 March 2007
L_2007082IT.01000601.xml
23.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/6

REGOLAMENTO (CE) N. 311/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.
(3) L’allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

1. L’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue.
a) La rubrica «C. DANIMARCA» è sostituita dal testo seguente:
«C. DANIMARCA:
1. Socialministeren (ministro degli Affari sociali), Copenaghen
2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell’Occupazione), Copenaghen
3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Interni e della salute), Copenaghen
4. Finansministeren (ministro delle Finanze), Copenaghen
5. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministro della Famiglia e dei consumatori), Copenaghen».
b) La rubrica «S. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:
«S. POLONIA:
1. Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Varsavia
2. Minister Zdrowia (ministro della Sanità), Varsavia».
c) La rubrica «Y. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:
«Y. REGNO UNITO:
1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra
1 bis. Secretary of State for Health (ministro della Sanità), Londra
1 ter. I commissari fiscali e doganali (Commissioners of HM Revenue and Customs) o il loro rappresentante ufficiale, Londra
2. Secretary of State for Scotland (ministro per la Scozia), Edimburgo
3. Secretary of State for Wales (ministro per il Galles), Cardiff
4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast
5. Principal Secretary, Social affairs (primo segretario agli Affari sociali), Gibilterra
6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (direttore dell’autorità sanitaria di Gibilterra)».
2. L’allegato 2 è modificato come segue.
a) La rubrica «C. DANIMARCA» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Malattia e maternità
a) Prestazioni in natura:
1) In generale:
La regione competente
2) Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5, del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento d’applicazione:
Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen
b) Prestazioni in denaro:
Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario».
b) La rubrica «I. IRLANDA» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Prestazioni in natura:
Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Direzione dei servizi sanitari Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly
Health Service Executive Dublin-North East (Direzione dei servizi sanitari Dublin-North East), Kells, Co. Meath
Health Service Executive South (Direzione dei servizi sanitari Sud), Cork
Health Service Executive West (Direzione dei servizi sanitari Ovest), Galway».
c) La rubrica «J. ITALIA» è modificata come segue. Il punto 3.B è sostituito dal testo seguente:
«B. Lavoratori autonomi:
a) per i medici:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
b) per i farmacisti:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
c) per i veterinari:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
d) per gli infermieri, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP)
e) per gli ingegneri e gli architetti:
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
f) per i geometri:
Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti
g) per gli avvocati e i procuratori:
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense
h) per i commercialisti:
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
i) per i ragionieri e periti commerciali:
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
j) per i consulenti del lavoro:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
k) per i notai:
Cassa nazionale del notariato
l) per gli agenti doganali:
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC)
m) per i biologi:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio:
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
p) per i periti industriali:
Ente nazionale di previdenza dei periti industriali
q) per gli attuari, chimici, agronomi, forestali e geologi:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi
r) per gli psicologi:
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi
s) per i giornalisti:
Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
t) per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo, artigianale e commerciale:
Istituto nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali».
d) La rubrica «Q. PAESI BASSI» è modificata come segue. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Malattia e maternità
a) Prestazioni in natura:
per le persone tenute ad assicurarsi presso un organismo assicurativo a norma dell’articolo 2 della legge sull’assicurazione malattia: l’organismo assicuratore presso il quale l’interessato ha stipulato un’assicurazione malattia, ai sensi della legge sull’assicurazione malattia
per le persone non comprese nella categoria indicata al trattino precedente che risiedono all’estero e che, in virtù del regolamento o dell’accordo SEE o dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera, hanno diritto all’assistenza sanitaria nel loro paese di residenza in applicazione della legislazione olandese:
1. per la registrazione e il prelievo dei contributi obbligatori: il College voor zorgverzekeringen, a Diemen;
2. per la richiesta di prestazioni: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort
b) Prestazioni in denaro:
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati), Amsterdam
c) Prestazioni per assistenza sanitaria:
Belastingdienst Toeslagen, Utrecht».
e) La rubrica «S.
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