Commission Regulation (EC) No 36/2005 of 12 January 2005 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animalsText with EEA relevance

Published date06 October 2006
Subject MatterVeterinary legislation
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13.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/9

REGOLAMENTO (CE) N. 36/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
(2) Con parere del 4 e 5 aprile 2002 relativo a una strategia per indagare sulla possibile presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha raccomandato una strategia d’indagine per quanto riguarda la popolazione di piccoli ruminanti della Comunità.
(3) Il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE ha creato un gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi, al fine di definire meglio la strategia raccomandata dal CSD. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti al livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo, essa prevede che si effettui una prova interlaboratorio («ring trial»), con almeno tre metodi differenti, presso laboratori selezionati sotto la direzione dell’LCR in tutti i casi in cui il primo screening non abbia potuto escludere la presenza della BSE. Essa prevede infine che si effettui una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma.
(4) È necessario assicurarsi che ai laboratori che effettuano gli esami di conferma pervenga materiale cerebrale di qualità ottimale e di quantità sufficiente, prelevato da animali risultati positivi allo scrapie.
(5) Quando la tipizzazione molecolare dei casi confermati di scrapie isoli materiale sospetto di BSE o insolito, è opportuno che l’autorità competente abbia accesso al materiale cerebrale di altri animali infetti presenti nell’azienda, per agevolare l’ulteriore indagine del caso.
(6) Quattro laboratori hanno partecipato con successo a una prova interlaboratorio condotta dall’LCR tra luglio 2003 e marzo 2004 per controllarne la competenza nell’uso dei metodi di tipizzazione molecolare. L’LCR dovrebbe controllare la competenza di altri laboratori in rapporto all’uso di uno dei metodi di tipizzazione molecolare entro aprile 2005.
(7) Nel frattempo, vista la necessità di estendere e accelerare la sorveglianza dei caprini in seguito a un caso sospetto rilevato in una capra, e viste le informazioni inviate al gruppo di esperti dell’LCR dai laboratori di alcuni Stati membri quanto alla loro capacità di effettuare le analisi molecolari, i suddetti laboratori dovrebbero ricevere un’autorizzazione provvisoria per tali analisi, in attesa dei risultati del controllo di competenza.
(8) Gli Stati membri presentano volontariamente relazioni mensili in materia di TSE, che si aggiungono alla relazione annuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001. Le informazioni inviate con le relazioni annuali e mensili dovrebbero essere armonizzate e andrebbero inviate informazioni ulteriori, riguardanti in particolare l’età dei bovini sottoposti ai test, al fine di valutare la presenza della BSE nelle diverse fasce d’età.
(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.
(10) In ragione della necessità sempre più urgente di distinguere la BSE dallo scrapie, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento entrino in vigore al più presto.
(11) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).


ALLEGATO

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1) All’allegato III, il capitolo A, parte II e III, e il capitolo B, parte I sono sostituiti dal testo che segue: «II. SORVEGLIANZA SUGLI OVINI E SUI CAPRINI 1. Norma generale La sorveglianza sugli ovini e sui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b). 2. Sorveglianza sugli ovini macellati per il consumo umano Gli Stati membri la cui popolazione di pecore e agnelle montate supera i 750 000 animali effettuano i test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4, su un campione minimo annuo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano (1). 3. Sorveglianza sugli ovini e i caprini non macellati per il consumo umano Gli Stati membri effettuano i test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni dei campioni rispettivamente indicate alle tabelle A e B, sugli ovini e i caprini morti o abbattuti:
che non sono stati abbattuti nell’ambito di una campagna di eradicazione di una malattia,
che non sono stati macellati per il consumo umano.
Tabella A
Popolazione di pecore e agnelle montate dello Stato membro Dimensioni minime del campione di ovini morti (2)
> 750 000 10 000
100 000-750 000 1 500
40 000-100 000 500
100

Tabella B
Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre che sono già state accoppiate dello Stato membro Dimensioni minime del campione di caprini morti (3)
> 750 000 5 000
250 000-750 000 1 500
40 000-250 000 500
50
4. Norme sul campionamento applicabili agli animali di cui ai punti 2 e 3 Gli animali devono aver superato i 18 mesi di età, oppure avere più di due incisivi permanenti già spuntati. L’età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili. La scelta del campione avviene in modo da evitare una rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge. Gli Stati membri istituiscono un sistema per controllare, in modo mirato o secondo altra procedura, che gli animali non siano sottratti al campionamento. Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. Gli Stati membri possono però decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che introducono tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro. 5. Sorveglianza delle greggi infette A partire dal 1o ottobre 2003, gli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, abbattuti per essere distrutti in conformità delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 2, lettera b), punto i) o ii), o punto 2, lettera c), sono sottoposti a test in seguito alla selezione di un campione casuale, secondo le dimensioni del campione indicate nella tabella che segue.
Numero di animali del gregge di età superiore ai 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente abbattuti per essere distrutti Dimensione minima del campione
70 o inferiore Tutti gli animali potenzialmente interessati
80 68
90 73
100 78
120 86
140 92
160 97
180 101
200 105
250 112
300 117
350 121
400 124
450 127
500 o superiore 150
Ove possibile, l’uccisione e il campionamento sono rimandati fino a che non si rende noto il risultato dell’analisi molecolare inizialmente effettuata per l’ulteriore esame dei casi positivi di scrapie a norma dell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto 1). 6. Sorveglianza sugli altri animali Oltre ai programmi di sorveglianza di cui ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario,
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