Commission Regulation (EC) No 484/2009 of 9 June 2009 amending Regulation (EC) No 1975/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures

Published date10 June 2009
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 10 June 2009
L_2009145IT.01002501.xml
10.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/25

REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), occorre aggiornare i riferimenti a questo regolamento contenuti nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (3).
(2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Occorre quindi adattare il regolamento (CE) n. 1975/2006 per tenere conto dei riferimenti al regolamento (CE) n. 73/2009.
(3) L’esperienza ha dimostrato che il regolamento (CE) n. 1975/2006 presenta lacune e disposizioni obsolete, che devono essere colmate o soppresse ai fini della coerenza e della buona comprensione del testo.
(4) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004, come quelle dell’articolo 23 bis che autorizzano il preavviso per i controlli in loco, quelle dell’articolo 68 che definiscono le eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni e quelle dell’articolo 71, paragrafo 2, devono essere rese applicabili in generale ai fini del regolamento (CE) n. 1698/2005.
(5) A fini di chiarezza, nell’applicazione delle norme in materia di controllo riguardo al sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4, di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (CE) n. 1975/2006, occorre fare riferimento alla definizione di parcella agricola e ai principi applicabili alle parcelle agricole enunciati nel regolamento (CE) n. 796/2004.
(6) Per quanto riguarda i controlli in loco relativi alla misura di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno chiarire che il tasso minimo del 5 % deve essere raggiunto a livello di misura.
(7) L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire talune disposizioni, segnatamente in materia di riduzioni applicabili in caso di sovradichiarazione per determinate misure connesse agli animali e alle superfici, nonché in materia di cumulo delle riduzioni.
(8) A fini di chiarezza, taluni riferimenti all’esercizio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) devono essere sostituiti da riferimenti all’anno civile.
(9) La disposizione del regolamento (CE) n. 1975/2006 relativa alla selezione del campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere riformulata per tenere conto della versione modificata dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 796/2004 e deve essere introdotto un nuovo meccanismo che renda più efficace il sistema di controllo.
(10) Ai fini di un’applicazione coerente delle riduzioni in caso di negligenza o di inadempienza intenzionale, è necessario specificare il campo di condizionalità nel quale vanno classificati i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
(11) In sede di verifica della condizionalità, l’ordine di applicazione delle riduzioni in caso di cumulo delle stesse deve essere modificato per renderlo più coerente.
(12) Affinché siano prese in considerazione le misure non connesse alla superficie o agli animali, occorre introdurre il requisito della relazione di controllo per i controlli in loco relativi al sostegno nell’ambito dell’asse 1 e dell’asse 3 e di talune misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4.
(13) L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire gli elementi obbligatori della relazione annuale.
(14) I risultati dei controlli di ogni tipo devono essere portati a conoscenza di tutti gli organismi pagatori responsabili della gestione dei vari regimi di sostegno, affinché essi possano applicare simultaneamente, qualora le risultanze lo giustifichino, le riduzioni in materia di ammissibilità e di condizionalità.
(15) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1975/2006.
(16) Affinché gli Stati membri dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure di controllo e per evitare i problemi contabili che potrebbero insorgere se il regolamento entrasse in applicazione a metà dell’anno, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, la deroga alle riduzioni derivanti dall’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (5), applicabile ai beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, deve essere mantenuta per le domande di aiuto relative all’anno civile 2009.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è modificato come segue:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, l’articolo 23 bis, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l’articolo 71, paragrafo 2, e l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 2, punti 10, 22 e 23, l’articolo 9, l’articolo 14, paragrafo 1 bis, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004. Si applicano altresì, mutatis mutandis, l’articolo 2, punto 1 bis, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.»;
3) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.»;
4) l’articolo 12 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, detta percentuale minima deve essere raggiunta a livello di misura. I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il campione di
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