Commission Regulation (EC) No 580/2008 of 18 June 2008 amending for the 96th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban

Published date20 June 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 20 June 2008
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20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/25

REGOLAMENTO (CE) N. 580/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante novantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 4 giugno 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 14).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Indirizzo: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia di Pangasinan, Filippine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia di Tarlac, Filippine; (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filippine. Altre informazioni: (a) il suo ufficio si trovava presso la Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated, Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, che è anche la residenza del fondatore Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah, compresa una
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