Commission Regulation (EC) No 684/2009 of 24 July 2009 implementing Council Directive 2008/118/EC as regards the computerised procedures for the movement of excise goods under suspension of excise duty

Published date15 September 2018
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,affari fiscali,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,fiscalidad,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,fiscalité
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 197, 29 luglio 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 197, 29 de julio de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 197, 29 juillet 2009
TESTO consolidato: 32009R0684 — IT — 01.01.2021

02009R0684 — IT — 01.01.2021 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 L 349 9 19.12.2012
►M2 REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 76/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2014 L 26 4 29.1.2014
►M4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/379 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016 L 72 13 17.3.2016
►M5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/503 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2018 L 86 1 28.3.2018
►M6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2018 L 91 13 9.4.2018
►M7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2222 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2019 L 333 56 27.12.2019
►M8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1811 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2020 L 404 3 2.12.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

a)

la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;

b)

le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);

c)

la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.

Articolo 2

Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

Articolo 3

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

1.
La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
2.
La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 4

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1.
Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

3.
Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Articolo 5

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1.
Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell’articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della stessa compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 3, del presente regolamento.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b)

aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione

Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3.
Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

4.
Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione

5.
Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
6.
Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

Articolo 6

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1.
Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 5, del presente regolamento.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;

b)

creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento;

c)

inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

3.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato...

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