Commission Regulation (EEC) No 2730/79 of 29 November 1979 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Published date | 12 December 1979 |
Subject Matter | Monetary measures in the field of agriculture |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 317, 12 December 1979 |
Regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 12/12/1979 pag. 0001 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0070
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1979
recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2746/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce , nel settore dei cereali , le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , e paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ( 4 ) , n . 171/67/CEE ( olio d ' oliva ) ( 5 ) , ( CEE ) n . 766/68 ( zucchero ) ( 6 ) , ( CEE ) n . 876/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 7 ) , ( CEE ) n . 885/68 ( carni bovine ) ( 8 ) , ( CEE ) n . 2518/69 ( ortofruticoli ) ( 9 ) , ( CEE ) n . 326/71 ( tabacco greggio ) ( 10 ) , ( CEE ) n . 2743/75 ( alimenti composti a base di cereali per gli animali ) ( 11 ) , ( CEE ) n . 2744/75 ( prodotti trasformati a base di cereali e di riso ) ( 12 ) , ( CEE ) n . 2768/75 ( carni suine ) ( 13 ) , ( CEE ) n . 2774/75 ( uova ) ( 14 ) , ( CEE ) n . 2779/75 ( pollame ) ( 15 ) , ( CEE ) n . 110/76 ( prodotti della pesca ) ( 16 ) , ( CEE ) n . 1431/76 ( riso ) ( 17 ) , ( CEE ) n . 519/77 ( prodotti trasformati a base di otofrutticoli ) ( 18 ) , ( CEE ) n . 345/79 ( vini ) ( 19 ) ,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune ( 20 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 21 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
considerando che il regolamento n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 ( 22 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1469/77 ( 23 ) , che a suo tempo aveva sostituito il regolamento n . 1041/67/CEE ( 24 ) , fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ; che le norme di detto regolamento sono state tuttavia modificate e spesso radicalmente ; che , per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa , è d ' uopo pertanto codificare la regolamentazione applicabile in materia apportandovi alcuni ritocchi suggeriti dall ' esperienza ;
considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell ' esportazione ; che , per determinare questo giorno , si deve trovare una soluzione economicamente idonea , la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza sempre più affermata nella Comunità , consistente nell ' effettuare i controlli nei luoghi di produzione ; che , di conseguenza , per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione , è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con cui l ' esportatore esprime la volontà di procedere all ' esportazione dei prodotti in causa , beneficiando di una restituzione ;
considerando che , nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate , è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso della restituzione ;
considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che , ai fini di un ' interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità , è opportuno prendere in considerazione l ' uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario ;
considerando che , data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia , i prodotti usciti a destinazione di tale comune devono considerarsi usciti dal territorio geografico comunitario ;
considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni , al momento dell ' importazione in provenienza dai paesi terzi , beneficiano di una franchigia dai dazi all ' importazione ; che , se questi sbocchi rivestono una certa importanza , è d ' uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi ; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l ' approvvigionamento di navi e aeromobili ;
considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per il loro approvvigionamento , sono utilizzati per essere consumati a bordo ; che questi prodotti consumati allo stato naturale o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti allo stato naturale ;
considerando che , tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili , la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo ; che , a fini di armonizzazione , occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una praparazione a bordo di navi ;
considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che , per evitarli , è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario , anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e , eventualmente , effettivamente immesso su quest ' ultimo mercato ;
considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità o consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d ' esportazione ; che a tal fine , se un prodotto , prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare , attraversa il territorio di altri Stati membri , occorre usare l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito communitario ( 25 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1964/79 ( 26 ) ; che tuttavia , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell ' esemplare di controllo , qualora si applichi il regime previsto dal titolo IV , sezione 1 , del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che dispone che , se un trasporto ha inizio nell ' interno della Comunità e si conclude all ' esterno di essa , l ' ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità ;
considerando che , in seguito a circostanze non imputabili all ' esportatore , può darsi che l ' esemplare di controllo non possa essere presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare ; che una tale situazione può creare intralci al commercio ; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;
considerando che soltanto i prodotti che si trovino in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sù , ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che , nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componeneti , è sufficiente che il componente o i componenti si trovino essi stessi in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato o non vi si trovino più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti , perchù possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ; che , per tener conto della situazione particolare di certi componenti , occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente ;
considerando che è d ' uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;
considerando che , se per un ' esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara , il prelievo all ' esportazione non si applica , in quanto l ' esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara ; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all ' esportazione ;
considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza...
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