Commission Regulation (EEC) No 2730/79 of 29 November 1979 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

Published date12 December 1979
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 317, 12 December 1979
EUR-Lex - 31979R2730 - IT 31979R2730

Regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 12/12/1979 pag. 0001 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0070
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2730/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1979

recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2746/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce , nel settore dei cereali , le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , e paragrafo 3 , nonchù le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n . 142/67/CEE ( semi di colza , di ravizzone e di girasole ) ( 4 ) , n . 171/67/CEE ( olio d ' oliva ) ( 5 ) , ( CEE ) n . 766/68 ( zucchero ) ( 6 ) , ( CEE ) n . 876/68 ( latte e prodotti lattiero-caseari ) ( 7 ) , ( CEE ) n . 885/68 ( carni bovine ) ( 8 ) , ( CEE ) n . 2518/69 ( ortofruticoli ) ( 9 ) , ( CEE ) n . 326/71 ( tabacco greggio ) ( 10 ) , ( CEE ) n . 2743/75 ( alimenti composti a base di cereali per gli animali ) ( 11 ) , ( CEE ) n . 2744/75 ( prodotti trasformati a base di cereali e di riso ) ( 12 ) , ( CEE ) n . 2768/75 ( carni suine ) ( 13 ) , ( CEE ) n . 2774/75 ( uova ) ( 14 ) , ( CEE ) n . 2779/75 ( pollame ) ( 15 ) , ( CEE ) n . 110/76 ( prodotti della pesca ) ( 16 ) , ( CEE ) n . 1431/76 ( riso ) ( 17 ) , ( CEE ) n . 519/77 ( prodotti trasformati a base di otofrutticoli ) ( 18 ) , ( CEE ) n . 345/79 ( vini ) ( 19 ) ,

visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune ( 20 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 21 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che il regolamento n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 ( 22 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1469/77 ( 23 ) , che a suo tempo aveva sostituito il regolamento n . 1041/67/CEE ( 24 ) , fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ; che le norme di detto regolamento sono state tuttavia modificate e spesso radicalmente ; che , per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa , è d ' uopo pertanto codificare la regolamentazione applicabile in materia apportandovi alcuni ritocchi suggeriti dall ' esperienza ;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell ' esportazione ; che , per determinare questo giorno , si deve trovare una soluzione economicamente idonea , la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza sempre più affermata nella Comunità , consistente nell ' effettuare i controlli nei luoghi di produzione ; che , di conseguenza , per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione , è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con cui l ' esportatore esprime la volontà di procedere all ' esportazione dei prodotti in causa , beneficiando di una restituzione ;

considerando che , nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate , è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso della restituzione ;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che , ai fini di un ' interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità , è opportuno prendere in considerazione l ' uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario ;

considerando che , data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia , i prodotti usciti a destinazione di tale comune devono considerarsi usciti dal territorio geografico comunitario ;

considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni , al momento dell ' importazione in provenienza dai paesi terzi , beneficiano di una franchigia dai dazi all ' importazione ; che , se questi sbocchi rivestono una certa importanza , è d ' uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi ; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l ' approvvigionamento di navi e aeromobili ;

considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per il loro approvvigionamento , sono utilizzati per essere consumati a bordo ; che questi prodotti consumati allo stato naturale o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti allo stato naturale ;

considerando che , tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili , la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo ; che , a fini di armonizzazione , occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una praparazione a bordo di navi ;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che , per evitarli , è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario , anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e , eventualmente , effettivamente immesso su quest ' ultimo mercato ;

considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità o consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d ' esportazione ; che a tal fine , se un prodotto , prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare , attraversa il territorio di altri Stati membri , occorre usare l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito communitario ( 25 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1964/79 ( 26 ) ; che tuttavia , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell ' esemplare di controllo , qualora si applichi il regime previsto dal titolo IV , sezione 1 , del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , che dispone che , se un trasporto ha inizio nell ' interno della Comunità e si conclude all ' esterno di essa , l ' ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità ;

considerando che , in seguito a circostanze non imputabili all ' esportatore , può darsi che l ' esemplare di controllo non possa essere presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare ; che una tale situazione può creare intralci al commercio ; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

considerando che soltanto i prodotti che si trovino in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sù , ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che , nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componeneti , è sufficiente che il componente o i componenti si trovino essi stessi in una delle situazioni di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato o non vi si trovino più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti , perchù possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ; che , per tener conto della situazione particolare di certi componenti , occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente ;

considerando che è d ' uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che , se per un ' esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara , il prelievo all ' esportazione non si applica , in quanto l ' esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara ; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all ' esportazione ;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza...

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