Commission Regulation (EEC) No 123/85 of 12 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and servicing agreements

Published date18 January 1985
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 15, 18 January 1985
EUR-Lex - 31985R0123 - IT

Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione del 12 dicembre 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/1985 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0150


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REGOLAMENTO (CEE) N. 123/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1984

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita dopo la decisione 75/73/CEE della Commissione (3) e i numerosi accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza conclusi nel settore degli autoveicoli che sono stati notificati alla Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17/62 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2821/71 (5), consentono di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni del regolamento n. 19/65/CEE possono essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore (il fornitore) conferisce al contraente rivenditore (il distributore) l'incarico di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli (i prodotti contrattuali) ed il relativo servizio assistenza a clienti in un territorio determinato (il territorio contrattuale) e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre a quest'ultimo, soltanto a un numero determinato di imprese. Per l'applicazione del presente regolamento l'articolo 13 definisce una serie di termini.

(2) Se gli impegni contemplati agli articoli 1, 2 e 3 hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato può, nondimeno, essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 - anche se solo a condizioni limitative - a tali obblighi.

(3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato agli accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela stipulati nel settore automobilistico deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di automobili penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicano in questo modo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi.

(4) Le clausole in materia di distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo durevoli, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionate al fine di assicurare un particolare servizio di assistenza

alla clientela, adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio assistenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più che la consegna dell'autoveicolo nuovo venduto all'utilizzatore deve essere preceduta da un controllo tecnico, conforme alle direttive del costruttore, effettuato dall'impresa della rete di distribuzione.

(5) Tuttavia il vincolo della rete distributiva autorizzata non è sempre indispensabile per assicurare una commercializzazione redditizia. Le deroghe all'esenzione prevedono che non può essere vietata la fornitura dei prodotti dall'accordo a rivenditori

- che appartengono alla stessa rete di distribuzione (articolo 3, punto 10, lettera a), oppure

- che acquistano pezzi di ricambio per utilizzarli in lavori di riparazione o manutenzione (articolo 3, punto 10, lettera b).

Le disposizioni prese dal costruttore e dalle società della sua rete per proteggere il proprio sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con l'esenzione concessa dal presente regolamento; questo si applica in particolare all'impegno del distributore di vendere veicoli a distributori finali che ricorrono ai servizi di un intermediario soltanto se essi hanno conferito mandato a tal fine all'intermediario (articolo 3, punto 11).

(6) I grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione devono poter essere esclusi dalla rivendita di pezzi provenienti dal costruttore. Se non vi fosse il vincolo della rete distributiva autorizzata, non sarebbe probabilmente possibile mantenere in funzione il sistema distributivo, favorevole per il consumatore, che consente di disporre rapidamente dell'intera gamma di pezzi di ricambio prevista dal programma, compresi i pezzi meno richiesti.

(7) Il divieto di concorrenza e l'esclusività di marca limitata a certa attività commerciale possono essere in linea di massima esentati poiché contribuiscono a far sì che le imprese della rete di distribuzione si concentrino sui prodotti forniti dal costruttore o con il suo consenso, e assicurino in tal modo una distribuzione e un'assistenza alla clientela adeguate alle caratteristiche specifiche dell'autoveicolo (articolo 3, punto 3). Tali obblighi inducono il distributore a dedicarsi più intensamente alla vendita dei prodotti contrattuali e al relativo servizio di assistenza alla clientela e favoriscono quindi anche la concorrenza fra tali prodotti e nei confronti di prodotti concorrenti.

(8) Tuttavia i divieti di concorrenza non possono essere sempre ritenuti indispensabili per una distribuzione efficiente. I distributori devono avere la possibilità di acquistare da terzi, di utilizzare e di rivendere pezzi della stessa quantità di quelli offerti dal fornitore, ossia pezzi che provengono ad esempio da identica produzione di un subfornitore del costruttore dell'autoveicolo. Essi devono essere inoltre liberi di scegliere i pezzi da utilizzare sugli autoveicoli della gamma contrattuale che non solo raggiungono il livello qualitativo richiesto, ma lo superano. Tale delimitazione del divieto di concorrenza tiene conto delle esigenze sia della sicurezza degli autoveicoli sia del mantenimento di una concorrenza effettiva (articolo 3, punto 4, e articolo 4, paragrafo 1, punti 6 e 7).

(9) Le restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di...

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