Commission Regulation (EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive purchasing agreements
Published date | 30 June 1983 |
Subject Matter | Competition,Agreements, decisions and concerted practices |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 173, 30 June 1983 |
Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 30/06/1983 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0114
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1984/83 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1983
relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,
dopo aver pubblicato il progetto di regolamento ( 1 ) ,
dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,
( 1 ) considerando che , ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE , la Commissione è abilitata ad applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi d ' acquisto esclusivo stipulati fra due imprese ai fini della rivendita di prodotti , e di pratiche concordate analoghe che rientrano nella previsione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;
( 2 ) considerando che , in base all ' esperienza finora acquisita , si possono definire tre categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte ; che la prima categoria riguarda gli accordi di acquisto esclusivo , di breve o media durata ; che vengono stipulati in tutti i settori economici ; che le altre due categorie comprendono gli accordi d ' acquisto esclusivo di lunga durata conclusi ai fini della rivendita di birra nei pubblici esercizi ( contratti di fornitura di birra ) e di prodotti petroliferi nei distributori di benzina ( contratti dei distributori di benzina ) ;
( 3 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento possono incorrere nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato ; che ciò avviene di norma nel caso degli accordi stipulati fra imprese di Stati membri differenti ; che gli accordi d ' acquisto esclusivo , stipulati unicamente fra imprese di uno stesso Stato membro ai fini della rivendita di prodotti all ' interno di tale Stato membro possono del pari ricadere sotto tale divieto ; che ciò avviene in particolare quando fanno parte di un complesso di accordi analoghi che sono atti congiuntamente a pregiudicare il commercio fra Stati membri ;
( 4 ) considerando che non è necessario escludere espressamente dalle categorie considerate gli accordi che non configurano la fattispecie dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ;
( 5 ) considerando che gli accordi d ' acquisto esclusivo definiti nel presente regolamento permettono in genere un miglioramento della distribuzione , in quanto il fornitore può programmare la vendita dei suoi prodotti con maggiore precisione e con maggiore anticipo , ed assicurano al rivenditore l ' approvvigionamento regolare del suo fabbisogno durante il periodo di validità dell ' accordo ; che in questo modo le imprese partecipanti possono limitare i rischi di fluttuazioni di mercato e ridurre i propri costi distributivi ;
( 6 ) considerando che tali accordi facilitano la promozione della vendita di un prodotto e consentono un ' azione più incisiva sul mercato , in quanto , in generale , il fornitore si impegna , in cambio dell ' esclusiva di acquisto sottoscritta dal rivenditore , a dare il proprio contributo al miglioramento delle strutture della rete distributiva , alla qualità del servizio delle vendite o al loro successo ; che la destinazione di più rivenditori , vincolati all ' obbligo di rifornirsi esclusivamente presso il fornitore , che si accollano i costi della promozione delle vendite , del servizio assistenza e dell ' immagazzinamento , può spesso rappresentare per il fabbricante il mezzo più efficace , se non l ' unico , per penetrare in un mercato ed affrontarvi la concorrenza di altri fabbricanti ; che ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese ; che le parti devono essere lasciate libere di decidere se ed in quale misura intendano assumersi , negli accordi , obblighi in ordine alla promozione delle vendite ;
( 7 ) considerando che normalmente gli accordi d ' acquisto esclusivo fra fornitore e rivenditori contribuiscono anche a riservare ai consumatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva , poichù questi ultimi beneficiano di un approvvigionamento regolare e possono procurarsi più rapidamente e con maggiore facilità i prodotti oggetto del contratto ;
( 8 ) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo esclusivo di acquisto ; che le restrizioni di concorrenza che oltre all ' impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse determinato una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita sui prodotti oggetto del contratto ; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell ' accordo , queste restrizioni sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l ' esclusiva d ' acquisto ; che altre disposizioni restrittive della concorrenza , ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti , non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento ;
( 9 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere limitata agli accordi di acquisto esclusivo per i quali è indubbio che soddisfano alle condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ;
( 10 ) considerando che , senza un esame caso per caso , è impossibile affermare che la distribuzione delle merci risulta sensibilmente migliorata quando un fabbricante obbliga un altro fabbricante suo concorrente ad acquistare esclusivamente i suoi prodotti ; che è pertanto opportuno escludere tali accordi dall ' esenzione per categoria ; che possono essere tuttavia ammesse deroghe a questo principio a favore delle piccole e medie imprese ;
( 11 ) considerando che l ' esenzione per categoria deve essere subordinata a determinate condizioni per garantire l ' accesso di imprese terze ai vari stadi di distribuzione ; che a tale scopo è necessario limitare l ' oggetto e la durata dell ' obbligo d ' acquisto esclusivo ; che di...
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