Commission Regulation (EEC) No 3314/90 of 16 November 1990 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Published date17 November 1990
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 318, 17 November 1990
EUR-Lex - 31990R3314 - IT 31990R3314

Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 17/11/1990 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0221


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3314/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1990

che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare gli articoli 17 e 18;

considerando che è necessario eliminare ogni possibilità di frodi nell'uso di apparecchi di controllo elettronici nei trasporti su strada, in particolare quelle operate con l'interruzione dell'alimentazione o del sensore di distanza e velocità;

considerando che, alla luce dell'esperienza finora acquisita e in base allo stato attuale della tecnica, è possibile far risultare chiaramente tali interruzioni nei fogli di registrazione, al fine di facilitare l'applicazione del regolamento e prevenire tale forma di uso fraudolento;

considerando che è opportuno applicare questa nuova tecnologia alle norme comunitarie di costruzione e di montaggio per apparecchi di controllo elettronici;

considerando che, per assicurare un controllo efficace ed una registrazione corretta, in particolare dei tempi di guida, questi devono essere registrati automaticamente, mentre gli altri periodi di tempo, non passati alla guida del veicolo, devono essere registrati secondo il simbolo indicato sul dispositivo di commutazione;

considerando che l'attuale apparecchio di controllo già provvede a tale registrazione automatica dei tempi di guida e che pertanto, in base all'esperienza e allo stato della tecnologia del settore, converrebbe adattare in conformità le norme di costruzione dell'apparecchio di controllo;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico del regolamento...

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