Commission Regulation (EEC) No 418/85 of 19 December 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements

Published date22 February 1985
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 53, 22 February 1985
EUR-Lex - 31985R0418 - IT

Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/1985 pag. 0005 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0166


REGOLAMENTO (CEE) N. 418/85 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti o processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà industriale e le conoscenze tecniche non divulgate;

(2) considerando che, come previsto dalla comunicazione della Commissione del 1968 relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese (3), gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere una ricerca in comune o di svilupparne in comune i risultati sino allo stadio dell'applicazione industriale non sono in genere colpiti dal divieto fatto dall'articolo 85, paragrafo 1; che tale divieto può tuttavia applicarsi a detti accordi, in particolare quando i partecipanti vietano a sé stessi di svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo nello stesso settore; che di conseguenza non vi è motivo di escluderli dal presente regolamento;

(3) considerando che gli accordi relativi alla ricerca e allo sviluppo in comune e allo sfruttamento in comune dei loro risultati possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato quando le parti determinano di comune accordo le modalità di fabbricazione dei prodotti o di utilizzazione dei processi o le condizioni di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o del know-how;

(4) considerando che la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento in comune dei risultati contribuisce, in genere, a promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione delle conoscenze tecniche fra le parti, evitando duplicazioni nei lavori di ricerca e sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo scambio di conoscenze complementari e permettendo di razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o utilizzare dei processi scaturiti dalla ricerca; che tali risultati possono essere conseguiti soltanto se il programma di ricerca e sviluppo ed i suoi obiettivi sono chiaramente circoscritti e se ciascuno dei contraenti è messo in grado di sfruttare tutti i risultati del programma che lo interessano; che, ove a un siffatto programma partecipino università o istituti di ricerca, che non siano peraltro interessati allo sfruttamento dei risultati, si può stabilire che essi potranno utilizzare detti risultati o conoscenze tecniche soltanto per effettuare ulteriori ricerche;

(5) considerando che gli utilizzatori, in genere, traggono vantaggi da una ricerca più estesa e sviluppata, in quanto vengono a beneficiare di prodotti o servizi nuovi o migliorati o di una riduzione dei loro costi risultante da processi nuovi o migliorati;

(6) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni di concorrenza che possono figurare negli accordi esentati; che le restrizioni in tal modo ammesse tendono a concentrare le attività di ricerca delle parti per aumentare le possibilità di successo e facilitare l'introduzione di nuovi processi e servizi nei vari mercati; che, in genere, tali restrizioni sono pertanto necessarie perché le parti e gli utilizzatori possano fruire dei vantaggi auspicati;

(7) considerando che lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come un complemento derivante da una ricerca e uno sviluppo intrapresi in comune; che questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità di fabbricazione o di utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale o di un know-how che contribuisca in maniera sostanziale al progresso tecnico o economico; che per conseguire gli obiettivi e i vantaggi perseguiti e giustificare le restrizioni di concorrenza esentate, queste modalità possono applicarsi soltanto a prodotti o processi per i quali l'applicazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo è determinante; che di conseguenza lo sfruttamento in comune non si giustifica quando riguarda miglioramenti che non siano stati realizzati nel quadro di un programma di ricerca e sviluppo in comune ma soltanto in conseguenza di un accordo avente altri obiettivi principali, quali, ad esempio, la concessione di licenze di proprietà intellettuale, la fabbricazione in comune o la specializzazione, e contenente soltanto in via accessoria determinate clausole relative alla ricerca e allo sviluppo in comune;

(8) considerando che l'esenzione concessa dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi che non diano alle imprese interessate la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; che, per garantire che in ciascun settore economico più poli di ricerca possano coesistere all'interno del mercato comune, occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato per i prodotti che potranno essere migliorati o sostituiti dai risultati della ricerca superino un determinato ordine di grandezza al momento della conclusione dell'accordo;

(9) considerando che per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva in caso di sfruttamento in comune dei risultati, è necessario prevedere che l'esenzione per categoria cessi di applicarsi a questo stadio quando le quote di mercato detenute dalle parti per i prodotti scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune siano troppo rilevanti; che è tuttavia opportuno prevedere che l'esenzione continui ad applicarsi, quali che siano le posizioni delle parti sui predetti mercati, durante un certo periodo dopo l'inizio dello sfruttamento in comune per consentire, soprattutto dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo, una stabilizzazione delle loro quote di mercato e per garantire una durata minima di ammortamento agli investimenti effettuati, che di norma sono rilevanti;

(10) considerando che gli accordi fra imprese...

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