Commission Regulation (EEC) No 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements

Published date16 August 1984
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 219, 16 August 1984
EUR-Lex - 31984R2349 - IT 31984R2349

Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 16/08/1984 pag. 0015 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) n . 2349/84 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ( 2 ) ,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

( 1 ) considerando che ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi che ricadono sotto il disposto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all ' acquisto o all ' utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare di brevetti , modelli di utilità , modelli e disegni ornamentali o marchi - o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all ' utilizzazione e all ' applicazione di tecniche industriali ;

( 2 ) considerando che gli accordi di licenza di brevetto sono accordi in base ai quali un ' impresa titolare di un brevetto ( licenziante ) autorizza un ' altra impresa ( licenziataria ) ad utilizzare l ' invenzione brevettata mediante uno o più dei modi di utilizzazione previsti dal diritto di brevetto , in particolare la fabbricazione , l ' uso e l ' immissione in commercio ;

( 3 ) considerando che l ' esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza di brevetto che , benchù suscettibili di ricadere nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , possono tuttavia essere ritenuti in generale conformi alle condizioni stabilite dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ; che , nella misura in cui degli accordi di licenza di brevetto ai quali partecipano solo imprese di uno stesso Stato membro e che riguardono solo uno o più brevetti di tale Stato membro siano atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri , tali accordi devono essere inclusi nell ' esenzione per categoria ;

( 4 ) considerando che il presente regolamento si applica alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri , alle licenze di brevetti comunitari ( 3 ) , alle licenze di brevetti europei ( 4 ) , qualora questi ultimi siano rilasciati per Stati membri , alle licenze concernenti i modelli e i certificati di utilità degli Stati membri , nonchù alle licenze relative ad invenzioni per le quali venga depositata domanda di brevetto entro l ' anno ; che qualora tali accordi di licenza comportino non solo obblighi relativi a territori all ' interno del mercato comune , ma ugualmente obblighi relativi a paesi terzi , la presenza di questi ultimi non osta all ' applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all ' interno del mercato comune ;

( 5 ) considerando tuttavia che se gli accordi di licenza conclusi per paesi terzi , o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità , producono effetti all ' interno del mercato comune ai quali è applicabile l ' articolo 85 , paragrafo 1 , tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all ' interno del mercato comune ;

( 6 ) considerando che il presente regolamento deve applicarsi anche agli accordi di cessione e di acquisto dei diritti di cui al punto n . 4 , nella misura in cui l ' alienante continui a sostenere i rischi connessi all ' attuazione di tali diritti ; che esso deve applicarsi del pari agli accordi di licenza di brevetto nei quali il licenziante non è titolare del brevetto ma è stato abilitato da quest ' ultimo a concedere la licenza , come avviene nel caso delle sottolicenze , nonchù a quegli accordi di licenza di brevetto nei quali i diritti e gli obblighi dei contraenti vengono assunti da imprese ad essi collegate ;

( 7 ) considerando che il regolamento non si applica agli accordi riguardanti soltanto la vendita , che sono disciplinati dal regolamento ( CEE ) n . 1983/83 della Commissione , del 22 giugno 1983 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ( 5 ) ;

( 8 ) considerando che in mancanza di esperienza sufficiente non è possibile includere nel campo di applicazione del presente regolamento nù le comunità di brevetti , nù gli accordi di licenza in rapporto con un ' impresa controllata in comune , nù gli accordi reciproci di licenza o di distribuzione , nù gli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali ; che è tuttavia necessario includervi gli accordi reciproci quando non hanno l ' effetto di provocare restrizioni territoriali all ' interno del mercato comune ;

( 9 ) considerando che è invece opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto comportanti clausole concernenti la cessione o la concessione di conoscenze tecniche non brevettate , dato che tali accordi misti sono spesso conclusi per assicurare il trasferimento di una tecnologia complessa comprendente elementi brevettati e non brevettati ; che le condizioni per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , soltanto se si tratta di conoscenze tecniche non divulgate ( know-how ) e che permettono una migliore utilizzazione dei brevetti concessi ; che le clausole relative al know-how sono tuttavia contemplate dal presente regolamento soltanto se i brevetti concessi in licenza sono necessari alla realizzazione dell ' oggetto della tecnologia concessa e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi resta in vigore ;

( 10 ) considerando che è altresì opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto che comportano clausole accessorie riguardanti i marchi ; che occorre tuttavia fare in modo che le licenze di marchio non vengano utilizzate per prolungare gli effetti della licenza di brevetto oltre la scadenza del brevetto stesso ; che a tal fine si deve permettere al licenziatario di farsi conoscere nel « territorio della licenza » o « territorio del licenziatario » - cioè il territorio comprendente l ' insieme o una parte del mercato comune dove il licenziante detiene brevetti che il licenziatario è autorizzato a sfruttare - , quale fabbricante del « prodotto oggetto di licenza » - cioè il prodotto oggetto del brevetto , o ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto , concesso in licenza - e ciò al fine di evitare che allo scadere dei brevetti concessi il licenziatario sia obbligato a stipulare un nuovo accordo di marchio con il licenziante per non perdere la clientela fedele al prodotto oggetto di licenza ;

( 11 ) considerando che gli accordi di licenza esclusiva , cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso « l ' invenzione concessa » - ossia l ' invenzione brevettata concessa in licenza ed , eventualmente , il know-how comunicato al licenziatario - nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun ' altra licenza , non sono di per sù incompatibili con l ' articolo 85 , paragrafo 1 , allorchù riguardano l ' introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza , a causa dell ' importanza della ricerca effettuata e del rischio della fabbricazione e della distribuzione di un prodotto non ancora noto agli utilizzatori in tale territorio al momento della conclusione dell ' accordo ; che ciò potrebbe anche valere qualora tali obblighi riguardino l ' introduzione e la protezione di un nuovo procedimento di fabbricazione di un prodotto già noto ; che nella misura in cui in altri casi tali accordi possano ricadere nell ' ambito di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , è opportuno , dal punto di vista della certezza del diritto , includerli nell ' articolo 1 , onde farli beneficiare dell ' esenzione ; che inoltre , l ' esenzione delle licenze esclusive e di alcuni divieti di esportazione a carico del licenziante e dei suoi licenziatari non pregiudica gli eventuali sviluppi della giurisprudenza della Corte nei confronti di questi accordi in relazione all ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

( 12 ) considerando che gli obblighi di cui all ' articolo 1 contribuiscono in...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT