Commission Regulation (EEC) No 2349/84 of 23 July 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements
Published date | 16 August 1984 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 219, 16 August 1984 |
Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 16/08/1984 pag. 0015 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135
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REGOLAMENTO ( CEE ) n . 2349/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1984
relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ( 2 ) ,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,
( 1 ) considerando che ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi che ricadono sotto il disposto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all ' acquisto o all ' utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare di brevetti , modelli di utilità , modelli e disegni ornamentali o marchi - o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all ' utilizzazione e all ' applicazione di tecniche industriali ;
( 2 ) considerando che gli accordi di licenza di brevetto sono accordi in base ai quali un ' impresa titolare di un brevetto ( licenziante ) autorizza un ' altra impresa ( licenziataria ) ad utilizzare l ' invenzione brevettata mediante uno o più dei modi di utilizzazione previsti dal diritto di brevetto , in particolare la fabbricazione , l ' uso e l ' immissione in commercio ;
( 3 ) considerando che l ' esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza di brevetto che , benchù suscettibili di ricadere nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , possono tuttavia essere ritenuti in generale conformi alle condizioni stabilite dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ; che , nella misura in cui degli accordi di licenza di brevetto ai quali partecipano solo imprese di uno stesso Stato membro e che riguardono solo uno o più brevetti di tale Stato membro siano atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri , tali accordi devono essere inclusi nell ' esenzione per categoria ;
( 4 ) considerando che il presente regolamento si applica alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri , alle licenze di brevetti comunitari ( 3 ) , alle licenze di brevetti europei ( 4 ) , qualora questi ultimi siano rilasciati per Stati membri , alle licenze concernenti i modelli e i certificati di utilità degli Stati membri , nonchù alle licenze relative ad invenzioni per le quali venga depositata domanda di brevetto entro l ' anno ; che qualora tali accordi di licenza comportino non solo obblighi relativi a territori all ' interno del mercato comune , ma ugualmente obblighi relativi a paesi terzi , la presenza di questi ultimi non osta all ' applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all ' interno del mercato comune ;
( 5 ) considerando tuttavia che se gli accordi di licenza conclusi per paesi terzi , o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità , producono effetti all ' interno del mercato comune ai quali è applicabile l ' articolo 85 , paragrafo 1 , tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all ' interno del mercato comune ;
( 6 ) considerando che il presente regolamento deve applicarsi anche agli accordi di cessione e di acquisto dei diritti di cui al punto n . 4 , nella misura in cui l ' alienante continui a sostenere i rischi connessi all ' attuazione di tali diritti ; che esso deve applicarsi del pari agli accordi di licenza di brevetto nei quali il licenziante non è titolare del brevetto ma è stato abilitato da quest ' ultimo a concedere la licenza , come avviene nel caso delle sottolicenze , nonchù a quegli accordi di licenza di brevetto nei quali i diritti e gli obblighi dei contraenti vengono assunti da imprese ad essi collegate ;
( 7 ) considerando che il regolamento non si applica agli accordi riguardanti soltanto la vendita , che sono disciplinati dal regolamento ( CEE ) n . 1983/83 della Commissione , del 22 giugno 1983 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ( 5 ) ;
( 8 ) considerando che in mancanza di esperienza sufficiente non è possibile includere nel campo di applicazione del presente regolamento nù le comunità di brevetti , nù gli accordi di licenza in rapporto con un ' impresa controllata in comune , nù gli accordi reciproci di licenza o di distribuzione , nù gli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali ; che è tuttavia necessario includervi gli accordi reciproci quando non hanno l ' effetto di provocare restrizioni territoriali all ' interno del mercato comune ;
( 9 ) considerando che è invece opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto comportanti clausole concernenti la cessione o la concessione di conoscenze tecniche non brevettate , dato che tali accordi misti sono spesso conclusi per assicurare il trasferimento di una tecnologia complessa comprendente elementi brevettati e non brevettati ; che le condizioni per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , soltanto se si tratta di conoscenze tecniche non divulgate ( know-how ) e che permettono una migliore utilizzazione dei brevetti concessi ; che le clausole relative al know-how sono tuttavia contemplate dal presente regolamento soltanto se i brevetti concessi in licenza sono necessari alla realizzazione dell ' oggetto della tecnologia concessa e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi resta in vigore ;
( 10 ) considerando che è altresì opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto che comportano clausole accessorie riguardanti i marchi ; che occorre tuttavia fare in modo che le licenze di marchio non vengano utilizzate per prolungare gli effetti della licenza di brevetto oltre la scadenza del brevetto stesso ; che a tal fine si deve permettere al licenziatario di farsi conoscere nel « territorio della licenza » o « territorio del licenziatario » - cioè il territorio comprendente l ' insieme o una parte del mercato comune dove il licenziante detiene brevetti che il licenziatario è autorizzato a sfruttare - , quale fabbricante del « prodotto oggetto di licenza » - cioè il prodotto oggetto del brevetto , o ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto , concesso in licenza - e ciò al fine di evitare che allo scadere dei brevetti concessi il licenziatario sia obbligato a stipulare un nuovo accordo di marchio con il licenziante per non perdere la clientela fedele al prodotto oggetto di licenza ;
( 11 ) considerando che gli accordi di licenza esclusiva , cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso « l ' invenzione concessa » - ossia l ' invenzione brevettata concessa in licenza ed , eventualmente , il know-how comunicato al licenziatario - nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun ' altra licenza , non sono di per sù incompatibili con l ' articolo 85 , paragrafo 1 , allorchù riguardano l ' introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza , a causa dell ' importanza della ricerca effettuata e del rischio della fabbricazione e della distribuzione di un prodotto non ancora noto agli utilizzatori in tale territorio al momento della conclusione dell ' accordo ; che ciò potrebbe anche valere qualora tali obblighi riguardino l ' introduzione e la protezione di un nuovo procedimento di fabbricazione di un prodotto già noto ; che nella misura in cui in altri casi tali accordi possano ricadere nell ' ambito di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , è opportuno , dal punto di vista della certezza del diritto , includerli nell ' articolo 1 , onde farli beneficiare dell ' esenzione ; che inoltre , l ' esenzione delle licenze esclusive e di alcuni divieti di esportazione a carico del licenziante e dei suoi licenziatari non pregiudica gli eventuali sviluppi della giurisprudenza della Corte nei confronti di questi accordi in relazione all ' articolo 85 , paragrafo 1 ;
( 12 ) considerando che gli obblighi di cui all ' articolo 1 contribuiscono in generale a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico ; che essi stimolano infatti i titolari di brevetti a concedere...
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