Commission Regulation (EEC) No 2377/80 of 4 September 1980 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
Published date | 13 September 1980 |
Subject Matter | Beef and veal |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 241, 13 September 1980 |
Regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 241 del 13/09/1980 pag. 0005 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035
REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/80 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1980 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 25,
visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (4), in particolare l'articolo 23,
considerando che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine; che tali modalità constituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/80 (6);
considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti per i quali sono previsti dei prelievi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di controllare le tendenze prevedibili degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine che rivestano speciale importanza per l'equilibrio di codesto mercato particolarmente sensibile; che, ai fini di una migliore gestione del mercato, è pertanto opportuno rendere necessari i titoli d'importazione anche per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, e richiedere titoli di esportazione per tutti i prodotti per i quali siano rilasciati titoli d'importazione, nonché per riproduttori di razza pura della specie bovina della sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune;
considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 ha stabilito fra l'altro il regime generale per l'importazione, in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d'oltremare; che, in ordine all'esenzione dai dazi doganali, le importazioni di alcuni di tali prodotti sono soggetti a limitazioni quantitative annuali; che, per garantire il controllo dei quantitativi che beneficiano di tale regime, occorre prevedere l'iscrizione nel titolo d'importazione di menzioni specifiche relative alla natura e all'origine dei prodotti;
considerando che l'applicazione dei regimi speciali all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione richiede una stretta sorveglianza delle importazioni e un efficace controllo della loro utilizzazione e della loro destinazione; che, qualora giovani bovini maschi vengano importati ai fini dell'ingrasso, il rischio che la merce venga deviata dalla sua utilizzazione o destinazione può essere ridotto se il titolo d'importazione viene, in tali casi, rilasciato per uso esclusivo dei richiedenti, ossia dei produttori agricoli o delle loro organizzazioni professionali;
considerando che occorre inserire nel presente regolamento le disposizioni relative al regime speciale all'esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (7);
considerando che gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione alcuni dati relativi ai titoli d'importazione e di esportazione da essi rilasciati nel settore delle carni bovine; che questo compito può risultare semplificato dall'esatta definizione della natura e del contenuto di tali comunicazioni nonché dall'impiego di codici;
considerando che nel presente regolamento sono inserite alcune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 486/80 (8) della Commissione; che occorre pertanto depennare tali disposizioni dai regolamenti citati;
considerando che il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 (10), è stato spesso modificato; che pertanto, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno codificare le disposizioni in causa in un unico testo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
Articolo 2
1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.
2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità dei prodotti di cui alla sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.
TITOLO II
Titoli
Articolo 3
Nel settore delle carni bovine si applicano i seguenti titoli:
a) titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo o titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68;
b) titoli che conferiscono il diritto ad uno dei regimi speciali all'importazione o all'esportazione previsti dalla normativa comunitaria, di cui al titolo IV;
c) altri titoli d'importazione o di esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 805/68.
I titoli d'importazione sono validi per i seguenti periodi:
a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, per i seguenti periodi:
i) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay;
ii) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay;
iii) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Romania;
b) i titoli d'importazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio;
c) gli altri titoli d'importazione sono validi novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.
Articolo 5
I titoli di esportazione sono validi per i seguenti periodi:
a) I titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.
b) Gli altri titoli di esportazione sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.
Articolo 6
1. L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo è di 10 ECU/100 kg peso netto.
2. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli d'importazione è di:
a) 3 ECU per ogni animale vivo,
b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.
3. L'importo della cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), e a quelli comportanti fissazione anticipata della restituzione è di:
a) 15 ECU per ogni animale vivo,
b) 10 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.
4. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli di esportazione è di:
a) 3 ECU per ogni animale vivo,
b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.
5. In caso di riduzione dei quantitativi richiesti nell'ambito di un regime speciale all'importazione o all'esportazione, la cauzione è svincolata immediatamente, proporzionalmente alla quantità per la quale la domanda non è stata accolta.
6. Fatte salve le condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione relativa...
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