Commission Regulation (EEC) No 2377/80 of 4 September 1980 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

Published date13 September 1980
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 241, 13 September 1980
EUR-Lex - 31980R2377 - IT

Regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 13/09/1980 pag. 0005 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 21 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0113
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/80 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1980 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (4), in particolare l'articolo 23,

considerando che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine; che tali modalità constituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/80 (6);

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti per i quali sono previsti dei prelievi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di controllare le tendenze prevedibili degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine che rivestano speciale importanza per l'equilibrio di codesto mercato particolarmente sensibile; che, ai fini di una migliore gestione del mercato, è pertanto opportuno rendere necessari i titoli d'importazione anche per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, e richiedere titoli di esportazione per tutti i prodotti per i quali siano rilasciati titoli d'importazione, nonché per riproduttori di razza pura della specie bovina della sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 ha stabilito fra l'altro il regime generale per l'importazione, in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d'oltremare; che, in ordine all'esenzione dai dazi doganali, le importazioni di alcuni di tali prodotti sono soggetti a limitazioni quantitative annuali; che, per garantire il controllo dei quantitativi che beneficiano di tale regime, occorre prevedere l'iscrizione nel titolo d'importazione di menzioni specifiche relative alla natura e all'origine dei prodotti;

considerando che l'applicazione dei regimi speciali all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione richiede una stretta sorveglianza delle importazioni e un efficace controllo della loro utilizzazione e della loro destinazione; che, qualora giovani bovini maschi vengano importati ai fini dell'ingrasso, il rischio che la merce venga deviata dalla sua utilizzazione o destinazione può essere ridotto se il titolo d'importazione viene, in tali casi, rilasciato per uso esclusivo dei richiedenti, ossia dei produttori agricoli o delle loro organizzazioni professionali;

considerando che occorre inserire nel presente regolamento le disposizioni relative al regime speciale all'esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (7);

considerando che gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione alcuni dati relativi ai titoli d'importazione e di esportazione da essi rilasciati nel settore delle carni bovine; che questo compito può risultare semplificato dall'esatta definizione della natura e del contenuto di tali comunicazioni nonché dall'impiego di codici;

considerando che nel presente regolamento sono inserite alcune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 486/80 (8) della Commissione; che occorre pertanto depennare tali disposizioni dai regolamenti citati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80 (10), è stato spesso modificato; che pertanto, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno codificare le disposizioni in causa in un unico testo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Articolo 2

1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.

2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità dei prodotti di cui alla sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo.

TITOLO II

Titoli

Articolo 3

Nel settore delle carni bovine si applicano i seguenti titoli:

a) titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo o titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68;

b) titoli che conferiscono il diritto ad uno dei regimi speciali all'importazione o all'esportazione previsti dalla normativa comunitaria, di cui al titolo IV;

c) altri titoli d'importazione o di esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

I titoli d'importazione sono validi per i seguenti periodi:

a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, per i seguenti periodi:

i) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay;

ii) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay;

iii) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Romania;

b) i titoli d'importazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio;

c) gli altri titoli d'importazione sono validi novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 5

I titoli di esportazione sono validi per i seguenti periodi:

a) I titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno effettivo del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

b) Gli altri titoli di esportazione sono validi novanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 6

1. L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo è di 10 ECU/100 kg peso netto.

2. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli d'importazione è di:

a) 3 ECU per ogni animale vivo,

b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

3. L'importo della cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 3, lettera b), e a quelli comportanti fissazione anticipata della restituzione è di:

a) 15 ECU per ogni animale vivo,

b) 10 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

4. L'importo della cauzione relativa agli altri titoli di esportazione è di:

a) 3 ECU per ogni animale vivo,

b) 2 ECU/100 kg peso netto per gli altri prodotti.

5. In caso di riduzione dei quantitativi richiesti nell'ambito di un regime speciale all'importazione o all'esportazione, la cauzione è svincolata immediatamente, proporzionalmente alla quantità per la quale la domanda non è stata accolta.

6. Fatte salve le condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione relativa...

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