Commission Regulation (EEC) No 3719/88 of 16 November 1988 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Published date | 02 December 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 331, 2 December 1988 |
Regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 02/12/1988 pag. 0001 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0226
REGOLAMENTO (CEE) N. 3719/88 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1988 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (4), che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75 (5), il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70 (6), stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale; che, ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune;
considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli; che occore pertanto precisare il campo d'applicazione di questi ultimi, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto;
considerando che, qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo (7), le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione; che per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica; che tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;
considerando che i prelievi applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di prodotti che si trovano posti sotto il regime di perfezionamento attivo sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1999/85; che non può pertanto essere ammesso che il titolo d'importazione presentato all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti comporti la fissazione anticipata del prelievo; che può tuttavia accadere che il prelievo venga fissato nel quadro di una gara, come avviene attualmente per l'olio d'oliva; che in tal caso, il prelievo applicabile è indicato nel titolo d'importazione;
considerando che i titoli d'importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti; che, nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d'importazione o di esportazione;
considerando che non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità, se non è richiesta la fisssazione anticipata di un prelievo o di una restituzione; che, per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi; che, per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 (9);
considerando che, tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo;
considerando che, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti;
considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità; che una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri;
considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli; che occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare;
considerando che il titolo da utilizzare implica una fissazione anticipata della restituzione o del prelievo che è determinata in base alla classificazione tariffaria del prodotto; che, per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione o del prelievo non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche all'uopo previste; che, pertanto, qualora il componente in base al quale sono calcolati la restituzione o il prelievo all'importazione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo;
considerando che talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione; che tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati; che in tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una retta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di questi regimi quantitativi; che la prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti; che è possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve; che occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi;
considerando che l'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo; che, per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione;
considerando che il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare; che esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione;
considerando che, nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, il titolo può essere presentato ai servizi doganali in un secondo tempo; che, tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione e tenere tale documento a disposizione dei servizi doganali;
considerando che, in alcuni casi di esportazione in cui la presentazione di un titolo è richiesta soltanto per beneficiare di una fissazione anticipata, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo del documento; che, nel caso in cui un'autorità è competente sia per il rilascio del titolo, sia per il pagamento della restituzione all'esportazione, il titolo può essere conservato da detta autorità;
considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio; che nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti;
considerando che, se un prodotto è sottoposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni di...
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