Commission Regulation (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16 and 41 (Text with EEA relevance)

Published date24 November 2015
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 306, 24 November 2015
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24.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306/7

REGOLAMENTO (UE) 2015/2113 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 30 giugno 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 41 Agricoltura recanti il titolo Agricoltura: piante fruttifere. Lo IASB ha deciso che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, in quanto il «funzionamento» è simile a quello della produzione manifatturiera.
(3) Le modifiche agli IAS 16 e 41 rendono necessarie modifiche agli IAS 1, 17, 23, 36 e 40 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei Principi contabili internazionali.
(4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IAS 16 e 41 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
c) lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 17 Leasing, lo IAS 23 Oneri finanziari, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività e lo IAS 40 Investimenti immobiliari sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Agricoltura: piante fruttifere

(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41)

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

I paragrafi 3, 6 e 37 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 22 A e 81K-81M.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente Principio non si applica a:
a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
d) ….

DEFINIZIONI

6. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Una pianta fruttifera è una pianta viva:
a) usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b) da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e
c) con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.
(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera). Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

Componenti di costo

22 A Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

Modello della rideterminazione del valore

37. Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:
a)
g) mobili e attrezzature;
h) attrezzature da ufficio; e
i) piante fruttifere.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

81K Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.
81L Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
81M L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

Modifiche allo IAS 41 Agricoltura

I paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 5 A-5C e 62-63.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
a) le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;
b) i prodotti agricoli al momento del raccolto; e
c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2. Il presente Principio non si applica a:
a) terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 40 Investimenti immobiliari);
b) piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;
c) contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20
...

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