Commission Regulation (EU) 2015/648 of 24 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of the flavouring substance of N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide (Text with EEA relevance)

Published date25 April 2015
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 25 April 2015
L_2015107IT.01001501.xml
25.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107/15

REGOLAMENTO (UE) 2015/648 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per una di tali sostanze, segnatamente il (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile, le persone responsabili dell'immissione sul mercato di detta sostanza aromatizzante hanno ora ritirato la domanda. Tale
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