Commission Regulation (EU) 2015/1940 of 28 October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia in certain unprocessed cereals and the provisions on monitoring and reporting (Text with EEA relevance)

Published date29 October 2015
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 29 October 2015
L_2015283IT.01000301.xml
29.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/3

REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («Contam») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (3). Il gruppo Contam ha stabilito una dose acuta di riferimento di gruppo di 1 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e una dose giornaliera ammissibile di gruppo di 0,6 μg/kg di peso corporeo.
(3) La presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei grani di cereali è parzialmente collegata alla presenza di sclerozi della Claviceps spp. negli stessi. Questa correlazione non è assoluta poiché gli alcaloidi della Claviceps spp. possono essere presenti anche nella polvere da sclerozi di Claviceps spp. adsorbita dai grani di cereali. È pertanto importante in un primo tempo fissare tenori massimi per gli sclerozi della Claviceps spp. mentre si raccolgono ulteriori dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Tuttavia è ormai riconosciuto che la conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp. non garantisce necessariamente la sicurezza degli alimenti per quanto riguarda la presenza di alcaloidi della Claviceps spp.. Pertanto, le autorità competenti possono adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per imporre restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti alimentari o per richiedere il ritiro di tali prodotti dal mercato, laddove il prodotto alimentare dovesse risultare a rischio a causa del livello di alcaloidi della Claviceps spp., nonostante la sua conformità con il tenore massimo di sclerozi della Claviceps spp.
(4) È necessario precisare in quale fase di commercializzazione si applicano i livelli massimi per sclerozi della Claviceps spp. poiché le operazioni di pulizia e di cernita possono ridurne la presenza. È opportuno applicare i tenori massimi per sclerozi della Claviceps spp. sui grani di cereali nelle stesse fasi di commercializzazione stabilite per le altre micotossine.
(5) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 indica che è opportuno chiarire il termine «prima trasformazione», in particolare per quanto riguarda i sistemi di produzione e trasformazione integrati e per quanto riguarda la spazzolatura.
(6) È importante raccogliere dati sulla presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali, al fine di stabilire la correlazione tra la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. e la presenza di sclerozi della Claviceps spp.. Le conclusioni raggiunte sugli alcaloidi della Claviceps spp. dovrebbero essere comunicate entro il 30 settembre 2016 al fine di consentire la definizione di tenori massimi di alcaloidi della Claviceps spp. adeguati e raggiungibili, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana.
(7) Sebbene sia importante continuare ad applicare misure preventive intese a evitare e a ridurre il tenore di contaminazione da ocratossina A, non è necessario comunicare ogni anno i risultati, l'esito delle indagini e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione. È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni come previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1881/2006.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT