Commission Regulation (EU) 2015/1221 of 24 July 2015 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress (Text with EEA relevance)

Published date25 July 2015
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 25 July 2015
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25.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/10

REGOLAMENTO (UE) 2015/1221 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2).
(2) Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove o aggiornate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre o aggiornare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze mediante la modifica dell'allegato VI di tale regolamento.
(3) Per quanto riguarda la sostanza «acido nitrico … %» (numero CE: 231-714-2) sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta», in base ai quali si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del RAC, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non è da includere nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il RAC non fornirà il proprio parere sulle nuove informazioni disponibili, mentre invece vanno incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal precedente parere del comitato.
(4) Per quanto riguarda la sostanza «fenolo, dodecil-, ramificato» (numero CE: 310-154-3), il RAC sta adottando un nuovo parere per i limiti di concentrazione specifici da applicare alla classe di pericolo «tossico per la riproduzione». Di conseguenza, questa classe di pericolo non è da includere nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché tale parere non sarà finalizzato.
(5) Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Sarà necessario inoltre prevedere un determinato periodo di tempo per consentire ai fornitori di adempiere gli obblighi di registrazione derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1 A e 1B (tabella 3.1) e di categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, in particolare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento:

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, le classificazioni armonizzate definite nell'allegato del presente regolamento possono essere applicate anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1 si applica alle sostanze e alle miscele a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, è così modificato:

(1) La tabella 3.1 è così modificata:
(a) Le voci corrispondenti ai numeri di indice 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X e 613-149-00-7 sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:
Numero della sostanza Dati di identificazione internazionale Numero CE Numero CAS Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori M Note
Codici di classe e di categoria di pericolo Codici di indicazioni di pericolo Pittogrammi, codici di avvertenza Codici di indicazioni di pericolo Codici di indicazioni di pericolo supplementari
007-004-00-1 acido nitrico … % 231-714-2 7697-37-2 Ox. Liq. 2 Skin Corr. 1A H272 H314 GHS03 GHS05 Dgr H272 H314 EUH071 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C C ≥ 65 % B
015-003-00-2 fosfuro di calcio; difosfuro di tricalcio 215-142-0 1305-99-3 Water-react. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 H260 H300 H311 H330 H318 H400 GHS02 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr H260 H300 H311 H330 H318 H400 EUH029 EUH032 M = 100
031-001-00-4 arseniuro di gallio 215-114-8 1303-00-0 Repr. 1B Carc. 1B STOT RE 1 H360F H350 H372 (sistema respiratorio e emopoietico) GHS08 Dgr H360F H350 H372 (sistema respiratorio e emopoietico)
050-008-00-3 composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4* STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H360FD H301 H312 H372** H315 H319 H400 H410 GHS08 GHS06 GHS09 Dgr H360FD H301 H312 H372** H315 H319 H410 * STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C A 1
603-102-00-9 1,2-epossibutano 203-438-2 106-88-7 Flam. Liq. 2 Carc. 2 Acute Tox. 4* Acute Tox. 4* Acute Tox. 4* STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 H225 H351 H302 H312 H332 H335 H315 H319 GHS02 GHS08 GHS07 Dgr H225 H351 H302 H312 H332 H335 H315 H319
603-197-00-7 Tebuconazolo (ISO); 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo 403-640-2 107534-96-3 Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H361d*** H302 H400 H410 GHS08 GHS07 GHS09 Wng H361d*** H302 H410 M = 1 M = 10
606-054-00-7 isoxaflutolo (ISO); 5-ciclopropil-1,2-ossazol-4-il α,α,α-trifluoro-2-mesil-p-tolil chetone 141112-29-0 Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H361d*** H400 H410 GHS08 GHS09 Wng H361d*** H410 M = 10 M = 100
607-197-00-8 acido nonanoico 203-931-2 112-05-0 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3 H315 H319 H412 GHS07 Wng H315 H319 H412
613-042-00-5 imazalil (ISO); 1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo 252-615-0 35554-44-0 Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 1 H351 H301 H332 H318 H410 GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr H351 H301 H332 H318 H410 M = 10
613-057-00-7 dodemorf (ISO); 4-ciclododecil-2,6-dimetilmorfolina 216-474-9 1593-77-7 Repr. 2 STOT RE 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H361d H373 (fegato) H314 H317 H400 H410 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr H361d H373 (fegato) H314 H317 H410 EUH071 M = 1 M = 1
613-133-0
...

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