Commission Regulation (EU) 2015/2343 of 15 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 5 and 7 and International Accounting Standards 19 and 34 (Text with EEA relevance)

Published date16 December 2015
Subject MatterInternal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 16 December 2015
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16.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/20

REGOLAMENTO (UE) 2015/2343 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 25 settembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014 («I miglioramenti annuali»), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) e nei Principi contabili internazionali (IAS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.
(3) Le modifiche all'IFRS 7 rendono necessarie modifiche all'IFRS 1 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali.
(4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 5 e 7 e agli IAS 19 e 34 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: i seguenti International Financial Reporting Standard (IFRS) e Principi contabili internazionali (IAS) sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento:

a) l'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
b) l'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
c) lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
d) lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
e) l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014

Modifiche all'

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

I paragrafi 26-29 con i titoli corrispondenti sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 26 A e 44L.

Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci

26. Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.
26 A Se un'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:
a) non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione;
b) deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita/costi di distribuzione dell'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui ai paragrafi 20-25;
c) non deve modificare la data della classificazione
...

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